Attenuanti negate: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
Con l’ordinanza n. 20431/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri di ammissibilità dei ricorsi che lamentano le attenuanti negate dai giudici di merito. La decisione offre importanti spunti di riflessione sulla necessità di presentare censure specifiche e non meramente ripetitive, delineando i confini entro cui la doglianza può trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di un imputato per i reati di truffa e spendita di banconote false, commessi in concorso con altri soggetti. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di una riduzione di pena a due motivi principali, entrambi incentrati sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
I Motivi del Ricorso: Focus sulle Attenuanti Negate
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti fondamentali:
1. Mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti generiche, nonostante gli elementi a suo favore.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.): Si contestava il diniego dell’attenuante legata alla particolare tenuità del danno patrimoniale, sostenendo che l’entità del reato fosse minima.
Entrambi i motivi miravano a ottenere uno sconto di pena, criticando la valutazione operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è divenuta definitiva. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e puntuale perché entrambi i motivi di ricorso non potessero essere accolti. L’analisi dei giudici di legittimità si è basata su principi consolidati della giurisprudenza.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti negate di carattere generico (art. 62-bis c.p.), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti nel caso specifico. Non è necessario che analizzi e confuti ogni singolo argomento difensivo. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, rendendo la censura inammissibile.
In relazione al secondo motivo, sull’attenuante del danno lieve (art. 62 n. 4 c.p.), i giudici hanno rilevato un vizio ancora più radicale. Il motivo di ricorso era una mera riproduzione di argomentazioni già presentate, esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente spiegato perché l’attenuante non fosse applicabile nel caso concreto, evidenziando che si trattava di ben 22 banconote false da 20 euro, un fatto che escludeva la lieve entità del danno. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse tesi, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. Poiché il ricorrente non aveva colto la vera essenza della motivazione del giudice di merito, il suo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione in materia di ammissibilità dei ricorsi. La decisione insegna che, per contestare efficacemente il diniego di circostanze attenuanti, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile formulare censure specifiche, che attacchino la logicità e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice di merito. Riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già respinte equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La difesa tecnica deve, pertanto, concentrarsi sull’individuazione di reali vizi della sentenza, evitando censure sterili e ripetitive.
Quando un ricorso in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile?
È inammissibile quando il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua per il diniego, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, anche senza confutare analiticamente ogni argomento difensivo. Secondo la giurisprudenza consolidata, un riferimento sufficiente agli elementi rilevanti è adeguato a motivare la decisione.
Perché il motivo di ricorso che ripropone le stesse argomentazioni già respinte viene dichiarato inammissibile?
Perché il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Un motivo che si limita a ripetere censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice precedente è considerato privo della necessaria criticità e specificità, risultando così inammissibile.
Quale valutazione compie il giudice per concedere l’attenuante del danno di lieve entità?
Il giudice compie una valutazione basata sul caso concreto. Nel provvedimento esaminato, l’attenuante non è stata negata in base a un principio astratto, ma perché è stata ritenuta insussistente nei fatti, considerando che l’operazione illecita riguardava 22 banconote false, per un valore totale non ritenuto di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato brio NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello dell’Aquila ne ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 81, 110, 640 e 455 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., è inammissibile poiché secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici la cui essenza non viene colta dal ricorrente (l’attenuante non viene negata perché ritenuta inapplicabile in astratto, ma perché insussistente nel caso concreto tenuto conto che si è trattato di 22 banconote da 20 euro ciascuna, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024