Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANZARO il 16/11/1989
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2-sexie cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e del grado di colpa, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza, in cui il coll ha posto in rilievo, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la pericolosi della condotta di guida serbata dall’imputato, il rischio per l’incolumità pubblica e l’elevato tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell’imputato).
Considerato che i rilievi riguardanti il trattamento sanzionatorio si appalesano destituiti di fondamento: la Corte d’appello ha ritenuto che la pena inflitta al ricorrente non potesse essere ulteriormente ridotta, essendo del tutto adeguata alla gravità del fatto. Si tratta di motivazione non censurabile in questa sede, essendo la determinazione della pena rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Occorre infatti rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che l esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142 – 01). Deve anche aggiungersi come il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale per la determinazione della pena, non sia tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall’imputato, essendo invece sufficiente che egli dia atto delle plausibili ragioni della sua determinazione in relazione agli aspetti ritenut maggiormente rilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880 – 01: “Il giudice d’appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato”).
Ritenuto, quanto al rilievo che attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che il beneficio, diversamente da quanto si legge nel motivo di ricorso, è stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Non si comprende dal tenore della doglianza, in cosa sia consistita l’asserita violazione del disposto di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, a mente del quale “Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”. Il giudice di primo grado ha correttamente operato il calcolo, provvedendo alla diminuzione della pena, dopo avere effettuato l’aumento della sola pena pecuniaria in ragione della ricorrenza
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dell’aggravante in questione (si veda il calcolo operato a pag. 4 della sentenza di primo grado).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il P GLYPH
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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