Attenuanti Generiche Negate: Professionalità e Precedenti Penali Ostacolano lo Sconto di Pena
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigidi criteri per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente in contesti di reati legati agli stupefacenti. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per detenzione di sostanze a fini di spaccio. La Suprema Corte ha dichiarato l’appello inammissibile, confermando la linea dura dei giudici di merito e fornendo chiarimenti importanti su quando un imputato non può beneficiare di sconti di pena.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Egli ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Sostanzialmente, l’imputato chiedeva un trattamento sanzionatorio più mite, ritenendo la sua condotta non così grave da meritare la pena inflitta, che era stata fissata in misura lievemente superiore al minimo edittale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano validi in sede di legittimità, in quanto si trattava di critiche già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e giuridicamente ineccepibili. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
La parte centrale della decisione riguarda le motivazioni del diniego dei benefici. La Corte ha spiegato che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve basarsi su elementi positivi concreti e non allegati. Nel caso di specie, questi elementi mancavano. Anzi, erano presenti fattori di segno opposto:
1. Professionalità e Abitualità: Le modalità della condotta sono state ritenute indicative di una certa professionalità e abitualità nel commettere il reato, allontanando l’episodio da un contesto di occasionalità.
2. Personalità Negativa e Precedenti: L’imputato non era incensurato e aveva precedenti specifici. Questo, unito alla mancanza di qualsiasi segno di pentimento (resipiscenza), ha delineato una personalità negativa e un suo stabile inserimento nel settore criminale.
Questi stessi elementi hanno giustificato anche l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo i giudici, una condotta che suggerisce professionalità non può essere considerata di lieve entità.
Le Motivazioni: La Giustificazione della Pena
Anche la critica relativa alla quantificazione della pena è stata respinta. La Corte ha ritenuto che la sanzione, seppur leggermente superiore al minimo, fosse stata congruamente motivata proprio sulla base delle modalità della condotta, che esprimevano una maggiore gravità del fatto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorre la presenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena. La valutazione del giudice si concentra su aspetti concreti come le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali. Un comportamento che rivela abitualità e una personalità incline a delinquere non solo impedisce il riconoscimento delle attenuanti, ma può anche giustificare una pena superiore al minimo. Infine, la decisione ribadisce che il giudizio della Cassazione non è una terza istanza di merito e non può rimettere in discussione le valutazioni fattuali operate correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Perché è stata negata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto che le modalità concrete della condotta fossero evocative di professionalità e abitualità nel reato. Questi elementi, uniti all’assenza di pentimento (resipiscenza) e alla presenza di precedenti penali, sono stati considerati incompatibili con la tenuità del fatto.
Su quali basi vengono concesse o negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi o non allegati. Nel caso specifico, sono state negate a causa di una condotta consolidata, sintomatica di uno stabile inserimento nel contesto criminale, e di una personalità negativa, aggravata da precedenti specifici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già adeguatamente esaminati e motivati dal giudice di merito, un’operazione che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
12/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art comma 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito.
2.1. Ed invero, in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art cod. pen., la sentenza impugnata, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. menzionato specificamente gli elementi di fatto che ne escludono la sussistenza, con argomenti giuridicamente non illogici ( cfr pagg.1 e 2): i Giudici hanno attribuito particolare valo concrete modalità della condotta, evocative di professionalità e di abitualità, nonchè all’assen di resipiscenza in capo al ricorrente, peraltro non incensurato.
2.2. In ordine al mancato riconoscimento dell’art. 62bis cod. pen. , la sentenza impugnata ( cfr pagg.3 e 4) ha spiegato congruamente le ragioni del diniego : le circostanze attenuan generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta collaudata sintomatica di uno stab inserimento del COGNOME nello settore criminale e al cospetto di una personalità negativa anch in ragione dei precedenti. di cui uno anche specifico.
2.3. Infine anche in ordine alla contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale, la sentenza ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo, congruamente motivandola proprio sulla scorta delle modalità della condotta.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ilf37 novembre 2025
Il Consi « re estensore errn
0, -Il Presidente