Attenuanti Generiche: Quando il Silenzio del Giudice Equivale a un Rifiuto
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica realtà del caso. Tuttavia, cosa succede se il giudice d’appello omette di pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta di concessione di tali circostanze? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sull’argomento, chiarendo come una motivazione negativa possa essere considerata ‘implicita’ quando si basa su elementi fattuali incompatibili con un trattamento sanzionatorio più mite.
I Fatti del Caso: un Appello Basato su un’Omissione
Un imputato, già condannato in secondo grado per molteplici episodi di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla sua richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la corte territoriale non aveva fornito alcuna giustificazione per il mancato accoglimento della richiesta, violando così l’obbligo di motivazione.
La Decisione della Corte sul Rigetto delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello, pur non pronunciandosi esplicitamente, aveva di fatto rigettato la richiesta attraverso una motivazione implicita. Questo tipo di motivazione si desume dal ragionamento complessivo della sentenza impugnata, che ha posto l’accento su elementi di segno contrario alla concessione di qualsiasi beneficio.
Il Principio della Motivazione Implicita
Il fulcro della decisione risiede nel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la richiesta di attenuanti generiche si intende disattesa quando il giudice, nel motivare il rigetto di una richiesta di attenuazione della pena, si fonda su argomenti che logicamente escludono la meritevolezza del beneficio. In altre parole, se il giudice spiega perché la pena debba essere severa, sta implicitamente spiegando anche perché non possa essere più mite.
Il Peso dei Precedenti Penali e della Recidiva
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva argomentato la misura della pena facendo leva su elementi specifici e negativi:
* La sussistenza della recidiva reiterata.
* L’elevatissimo numero di precedenti penali a carico dell’imputato.
* La commissione dei reati in danno di più persone offese.
* L’ammontare complessivo del danno cagionato.
Questi fattori, considerati preponderanti dal giudice di merito, sono stati ritenuti dalla Cassazione incompatibili con una valutazione positiva della personalità dell’imputato, presupposto necessario per la concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha ribadito che la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, valorizzando elementi concreti che dipingevano un quadro di spiccata pericolosità sociale e di totale insensibilità ai precedenti richiami della giustizia. Il rigetto, sebbene non formalmente esplicitato in un capo autonomo della sentenza, era quindi logicamente desumibile dall’intera architettura motivazionale della decisione impugnata. La manifesta infondatezza del ricorso ha comportato, oltre alla condanna alle spese processuali, anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: non sempre il silenzio del giudice su un punto specifico equivale a un vizio di motivazione. Quando gli argomenti usati per determinare la severità della pena sono forti e ben articolati, essi possono implicitamente contenere anche le ragioni del diniego di benefici come le attenuanti generiche. La difesa deve quindi essere consapevole che un appello fondato unicamente su una presunta ‘omissione’ di questo tipo rischia di essere dichiarato inammissibile, se dal corpo della sentenza emergono chiaramente le ragioni che hanno guidato il giudice verso una valutazione negativa dell’imputato.
Un giudice può negare le attenuanti generiche senza dirlo esplicitamente?
Sì, la Cassazione ha stabilito che la richiesta di attenuanti generiche si considera rigettata con motivazione implicita quando il giudice motiva adeguatamente la severità della pena, basandosi su elementi incompatibili con la concessione delle attenuanti, come la gravità dei fatti e i numerosi precedenti dell’imputato.
Quali elementi possono giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Nel caso esaminato, elementi come la recidiva reiterata, l’elevatissimo numero di precedenti penali, la commissione dei reati a danno di più persone e l’entità del danno causato sono stati considerati preponderanti e sufficienti a giustificare il diniego.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è giudicato manifestamente infondato?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMUNANZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per più fatti di cui all’art. 494 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale in effetti lo ha rigettato allorché ha argomentato sussistenza della recidiva reiterata e sulla misura della pena, richiamando l’elevatissimo numero dei precedenti riportati dall’imputato, la commissione delle condotte in imputazione in danno di più persone offese e l’ammontare del danno cagionato (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01: «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto dell richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi»), così dando conto degli elementi che ha considerato preponderanti al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 11 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il President