Attenuanti Generiche: Quando il Rigetto Può Essere Implicito?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena, offrendo al giudice la discrezionalità di adeguarla alla specificità del caso concreto. Tuttavia, cosa accade se il giudice non si pronuncia esplicitamente sulla loro concessione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul concetto di ‘rigetto implicito’, stabilendo quando la motivazione può considerarsi assolta anche in assenza di una trattazione specifica. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i confini di questo importante principio giurisprudenziale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava un presunto vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava, in sostanza, che la corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione di non concedere questo beneficio, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, non vi era alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata. La decisione ha comportato non solo la conferma della condanna stabilita in appello, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi o privi di fondamento.
Le Motivazioni della Sentenza: il Rigetto Implicito delle attenuanti generiche
Il fulcro della decisione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha chiarito che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche deve ritenersi respinta con una ‘motivazione implicita’ in tutti quei casi in cui il giudice di merito abbia già fornito una giustificazione adeguata per rigettare una richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio basata su un analogo ordine di motivi.
In altre parole, se la difesa chiede una pena più mite e, separatamente, le attenuanti generiche, fondando entrambe le richieste su elementi simili (ad esempio, la buona condotta processuale o l’incensuratezza), e il giudice motiva in modo esauriente perché non ritiene di poter ridurre la pena, quella stessa motivazione è sufficiente a coprire anche il rigetto delle attenuanti. Il giudice non è tenuto a ripetere lo stesso ragionamento due volte. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva già, in un’altra parte, le ragioni per cui non si era proceduto a una mitigazione della pena, rendendo superfluo un ulteriore passaggio argomentativo sulle attenuanti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio di economia processuale e di logica argomentativa. Per la difesa, ciò significa che la richiesta di attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile, ma deve essere supportata da elementi specifici e, possibilmente, distinti da quelli usati per altre richieste. Per i giudici, conferma la possibilità di una motivazione sintetica e coerente, che eviti inutili ripetizioni. In definitiva, una sentenza è correttamente motivata quando, dal complesso delle sue argomentazioni, è possibile desumere chiaramente la ragione di ogni decisione, anche se non espressa punto per punto.
È sempre necessario che il giudice motivi esplicitamente il rigetto delle attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, la motivazione del rigetto può essere implicita. Se il giudice ha già spiegato adeguatamente perché non ha concesso una pena più mite per motivi analoghi, tale spiegazione è sufficiente a ritenere implicitamente rigettata anche la richiesta di attenuanti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Qual è il principio chiave affermato dalla giurisprudenza in questo caso?
Il principio è che non sussiste un vizio di motivazione se il diniego delle attenuanti generiche, pur non essendo esplicitamente discusso, può essere logicamente desunto dalle argomentazioni che il giudice ha già sviluppato per rigettare una richiesta di trattamento sanzionatorio più favorevole basata sulle stesse ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/03/1980
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in relazi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiest delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatament motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondat analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Con GLYPH liere estensore
GLYPH
Il Presidente