Attenuanti generiche: perché un ricorso non specifico è destinato al fallimento
Nel processo penale, la fase dell’impugnazione è un momento cruciale dove la difesa ha l’opportunità di contestare una decisione sfavorevole. Tuttavia, per essere efficace, il ricorso deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come la richiesta di attenuanti generiche, se non supportata da argomentazioni critiche e dettagliate, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
Il caso: un appello generico per le attenuanti generiche
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza era la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante contestata, con la richiesta di una conseguente riduzione della pena. La difesa, tuttavia, si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente, senza muovere una critica puntuale e ragionata alle motivazioni della sentenza impugnata.
I requisiti di specificità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale: il ricorso deve essere specifico. Questa specificità non si esaurisce nella semplice enunciazione di un motivo, ma richiede una correlazione diretta e critica con la decisione che si contesta. In altre parole, non basta dire che il giudice ha sbagliato; è necessario spiegare perché, analizzando punto per punto le argomentazioni della sentenza e dimostrandone l’infondatezza.
Un ricorso che ignora le motivazioni del giudice di merito e si limita a riproporre le medesime tesi difensive è considerato generico e, come tale, inammissibile.
La decisione della Corte sulla richiesta di attenuanti generiche
Applicando questi principi, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando circostanze sintomatiche di una «indubbia gravità del fatto». Il ricorrente, invece di confrontarsi con questa valutazione, l’aveva completamente ignorata.
La motivazione sulla dosimetria della pena
Anche per quanto riguarda la lamentela sulla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello adeguata. I giudici hanno specificato che, soprattutto quando la pena viene fissata sui minimi edittali, non è necessaria una motivazione dettagliata. Espressioni come “pena congrua” o “pena equa” sono sufficienti a soddisfare l’onere argomentativo del giudice.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. L’impugnazione non è una mera ripetizione di istanze, ma un dialogo critico con la decisione precedente. Se la difesa non affronta le ragioni esposte dal giudice d’appello, dimostrando dove e perché esse siano errate, il ricorso perde la sua funzione e diventa un atto processuale sterile. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e giuridica per negare le attenuanti, basandosi sulla gravità dei fatti. Il ricorso, non contestando questa specifica valutazione, si è rivelato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro analitico e approfondito. La mera riproposizione di argomenti già disattesi, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, equivale a presentare un ricorso vuoto. Il risultato è la declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questo è un monito a curare con la massima diligenza la stesura dei motivi di ricorso, pena l’inefficacia della propria azione difensiva.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non fornisce un’analisi critica e specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse richieste già avanzate nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi con le motivazioni del giudice.
Perché sono state negate le attenuanti generiche nel caso di specie?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici di merito hanno ravvisato elementi di «indubbia gravità del fatto» che erano ostativi al loro riconoscimento, e questa valutazione non è stata specificamente contestata nel ricorso.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43155 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43155 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in maniera prevalente rispetto alla contestata aggravante con conseguente rideterminazione della pena è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata, ove il giudice del merito ha indicato le circostanze sintomatiche «di indubbia gravità del fatto» ostative al riconoscimento delle suddette attenuanti);
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena attestata sui minimi edittali (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere COGNOME tensore
Il residente