Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso è Inammissibile per Genericità
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il diniego deve essere adeguatamente motivato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per contestare tale diniego, pena l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Varese e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere le circostanze attenuanti. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, il ricorso presentato si è rivelato problematico sotto il profilo della sua formulazione. La Cassazione ha infatti rilevato una duplice criticità nel motivo di appello, che ne ha determinato l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, strettamente connessi tra loro.
1. Genericità e Indeterminatezza del Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e indeterminato, in violazione dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a contestare il diniego delle attenuanti generiche senza però specificare quali elementi concreti fossero stati trascurati dalla Corte d’Appello o perché la sua motivazione fosse errata. Questa vaghezza ha impedito alla Cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
2. Manifesta Infondatezza del Motivo
In secondo luogo, e come conseguenza diretta della prima criticità, il ricorso è stato ritenuto anche manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza impugnata presentava una motivazione del tutto logica e priva di vizi evidenti. I giudici d’appello avevano infatti giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo leva su due elementi chiari e pertinenti: la gravità oggettiva del fatto-reato e i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. Di fronte a una motivazione così solida e coerente, un’impugnazione generica non poteva che essere respinta.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del processo penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica e puntuale. Non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice di merito; è necessario articolare una critica precisa, indicando gli elementi fattuali e giuridici su cui si fonda. Contestare il diniego delle attenuanti generiche richiede di confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le eventuali illogicità o le omissioni. In assenza di tale specificità, il ricorso si espone a una sicura dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: primo, perché era generico e indeterminato, non specificando gli elementi su cui si basava la critica in violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.; secondo, perché era manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e corretta per negare le attenuanti.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche basandosi sulla gravità del fatto commesso e sui plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato.
Cosa deve fare chi ricorre contro il diniego delle attenuanti generiche per evitare l’inammissibilità?
Per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorrente non deve limitarsi a una critica generica, ma deve indicare in modo specifico e puntuale gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono l’impugnazione, confrontandosi analiticamente con la motivazione della sentenza e mettendone in luce eventuali vizi logici o omissioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
t
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Varese per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7,61 n.11 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è:
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
in ogni caso, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 punto 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità laddove ha evidenziato la gravità del fatto e i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui l’imputato risulta gravato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
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