Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile per Mancanza di Specificità
La concessione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Tuttavia, contestare il loro diniego in Cassazione richiede una precisione argomentativa rigorosa. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso, se non formulato correttamente, venga dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua contestazione non verteva sulla ricostruzione dei fatti o sulla sua colpevolezza, ma si concentrava su un unico punto: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conseguente, a suo dire, eccessività della pena inflitta.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere quelle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 novembre 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale precedente, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, ed egli è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: il Principio di Specificità
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘specificità dei motivi di ricorso’. La Cassazione ha ritenuto che la doglianza dell’imputato fosse ‘priva di specificità’. Ma cosa significa esattamente?
Il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Pertanto, chi ricorre in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Deve, invece, indicare con precisione quale errore di diritto o quale vizio logico nella motivazione avrebbe commesso il giudice d’appello.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione di negare le attenuanti generiche. Aveva sottolineato come, a fronte di ‘numerosi e significativi precedenti penali’, non vi fossero ‘elementi di valutazione positiva’ a favore dell’imputato. Il ricorso dell’imputato non contestava questa motivazione in punto di diritto, ma si limitava a criticare la valutazione di merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
In sostanza, il ricorso era una mera lamentela generica, non un’argomentazione giuridica strutturata per evidenziare un vizio della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità lo ha reso, per legge, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un processo penale: l’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe:
1. Definitività della Condanna: La sentenza impugnata passa in giudicato, senza possibilità di ulteriori appelli.
2. Sanzioni Economiche: Oltre alle spese del procedimento, scatta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che può essere anche cospicua.
La decisione insegna che per contestare il diniego delle attenuanti generiche non è sufficiente affermare che la pena sia troppo alta. È necessario dimostrare, ad esempio, che il giudice d’appello abbia omesso di valutare elementi positivi decisivi, che abbia fondato la sua decisione su elementi irrilevanti o che la sua motivazione sia manifestamente illogica. Senza questa specificità, il ricorso è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito.
Perché il ricorso riguardante le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. L’imputato si è limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti senza indicare un errore di diritto o un vizio logico specifico nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era la giustificazione della Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche evidenziando la mancanza di elementi positivi da valutare a favore dell’imputato, a fronte dei suoi numerosi e significativi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46682 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 23/04/1982
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
9’1(
n. 23832/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica GLYPH doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva, a fronte di numerosi e significativi precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024