Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento di flessibilità per il giudice, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la richiesta di applicazione di tali circostanze deve essere supportata da elementi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso basato esclusivamente sulla reiterazione di tale richiesta, senza un confronto critico con la decisione del giudice precedente, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era la mancata applicazione delle attenuanti generiche, che a suo dire avrebbero dovuto comportare una riduzione della pena.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere elementi meritevoli di una valutazione più favorevole, ma la sua argomentazione non introduceva nuovi elementi rispetto a quanto già esposto nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte sulla richiesta di attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già presentati in appello. Deve, al contrario, contenere una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici.
Poiché il ricorso si limitava a ripetere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza contestare puntualmente le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva negate, è stato giudicato manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e lineare. I giudici hanno osservato che il motivo di ricorso non si confrontava affatto con la ‘logica e adeguata motivazione’ della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente valorizzato ‘l’assenza di dati positivi valutabili’ ai fini della concessione delle attenuanti. In altre parole, il giudice di secondo grado aveva spiegato perché, nel caso specifico, non esistevano elementi favorevoli all’imputato tali da giustificare uno sconto di pena.
Il ricorso, essendo ‘meramente reiterativo’ dell’atto di appello, non ha adempiuto alla sua funzione, che è quella di sottoporre alla Corte di Cassazione una critica ragionata e pertinente del provvedimento impugnato, non una generica lamentela. L’inammissibilità è stata quindi la naturale conseguenza di questa carenza argomentativa.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: un ricorso in Cassazione, specialmente se incentrato su valutazioni discrezionali del giudice di merito come quelle sulle attenuanti generiche, deve essere costruito con estrema cura. Non è sufficiente esprimere disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza impugnata e individuare con precisione i punti deboli, gli errori logici o le violazioni di legge. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già respinti, senza aggiungere una critica specifica e pertinente, non solo sarà inefficace, ma comporterà anche un ulteriore aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e meramente ripetitivo degli argomenti già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con la logica e adeguata motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’unico motivo del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’unico motivo di ricorso era la censura per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la propria decisione valorizzando l’assenza di dati positivi che potessero essere valutati ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perc ma nif esta nn ento infondato;
Considerato, infatti, che l’unico di motivo di ricorso – che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – oltre ad esser meramente reiterativo dell’atto di appello, non si confronta con la logica adeguata motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente ha valorizzato l’assenza di dati positivi valutabili a tali fini.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/20214