Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, consentendo al giudice di adeguarla alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la richiesta di tali attenuanti in sede di ricorso per Cassazione deve seguire regole precise, pena la dichiarazione di inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i requisiti di specificità che il ricorso deve possedere.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La Corte d’Appello confermava la responsabilità penale dell’imputato, negando al contempo la concessione delle attenuanti generiche. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea applicazione della legge in relazione, appunto, al diniego delle suddette attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda non su una valutazione nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma su un vizio procedurale del ricorso stesso. Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità perché non era stato formulato in modo adeguato.
Le Motivazioni: la Necessità di un Confronto Specifico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le doglianze del ricorrente. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era formulato in termini generici. In particolare, non si confrontava in modo puntuale e critico con le argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, nel negare le attenuanti generiche, aveva chiaramente indicato la “mancanza di elementi positivi” a favore dell’imputato. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questa valutazione, si è limitato a riproporre la richiesta senza smontare il ragionamento del giudice di secondo grado. La Cassazione ribadisce così un principio consolidato: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché la decisione impugnata è errata, dialogando criticamente con le sue motivazioni.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela. È indispensabile che l’avvocato difensore analizzi in profondità la sentenza impugnata e costruisca un’argomentazione che ne contesti specificamente i passaggi logico-giuridici. Nel caso delle attenuanti generiche, se la Corte d’Appello motiva il diniego sulla base dell’assenza di elementi positivi, il ricorso dovrà indicare quali elementi positivi (ad esempio, la buona condotta processuale, l’incensuratezza, il contesto sociale) siano stati ignorati o mal valutati dal giudice. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva negato le attenuanti per la mancanza di elementi positivi.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’oggetto del ricorso era la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40345/23 Lanzafame
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione dell attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione forn dalla Corte territoriale (v. pag. 2, laddove sottolinea la mancanza di elementi positivi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024