Attenuanti generiche: la Cassazione boccia il ricorso troppo generico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere valido, deve essere specifico e non limitarsi a critiche generiche. Il caso in esame riguardava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, negata in appello e contestata con un’impugnazione ritenuta priva dei requisiti di legge.
Questa decisione sottolinea l’importanza per la difesa di articolare motivi di ricorso che si confrontino puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità dell’atto e la condanna alle spese.
I Fatti del Caso: un Appello contro il Diniego delle Attenuanti
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la sua condanna, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava un difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado, sostenendo che la decisione fosse ingiusta.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva basato il proprio diniego su elementi concreti: la notevole capacità criminale dell’imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, e l’assenza totale di elementi favorevoli che potessero giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, l’atto presentato dalla difesa era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo articolo impone che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorrente, invece di contestare nel dettaglio le argomentazioni della Corte d’Appello, si era limitato a formulare affermazioni generiche, senza creare un vero e proprio ‘nesso critico’ con la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza: il Ruolo dei Precedenti Penali e la Specificità del Ricorso per le Attenuanti Generiche
La motivazione della Cassazione è chiara e didascalica. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche. La valutazione si era fondata su due pilastri:
1. La capacità criminale del reo: desunta dagli ‘innumerevoli precedenti penali’. Questo elemento è un indice fondamentale per il giudice nel valutare la personalità dell’imputato e la sua propensione a delinquere.
2. L’assenza di elementi favorevoli: non erano emersi fatti o circostanze che potessero deporre a favore di una mitigazione della sanzione.
Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non ha mai affrontato questi due punti specifici. La sua doglianza è stata definita ‘aspecifica’ proprio perché non ha dialogato criticamente con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. La Cassazione non può riesaminare il fatto, ma solo controllare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione: se il ricorso non attacca questi profili in modo puntuale, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: l’Importanza di un’Impugnazione Dettagliata
L’ordinanza in commento offre una lezione preziosa sulla tecnica di redazione dei ricorsi in cassazione. Quando si contesta una valutazione discrezionale del giudice di merito, come quella sulla concessione delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare un generico difetto di motivazione. È indispensabile analizzare punto per punto le ragioni esposte nella sentenza impugnata e dimostrare, con argomenti specifici, perché esse sarebbero illogiche, contraddittorie o giuridicamente errate. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La conseguenza è l’inammissibilità dell’atto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di un nesso critico con la motivazione della sentenza impugnata, non rispettando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la capacità criminale del ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, e la mancanza di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordi diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ri fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamen corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generi prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di meri giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la ca criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 3 e 4 de sentenza impugnata), elementi con in quali il ricorrente non si è confrontato conseguente aspecificità della doglianza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Consi,gr re Estensore
Il Pres” p ente