Attenuanti generiche: quando il ricorso è generico e inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla necessità di specificità dei motivi di ricorso, in particolare per quanto riguarda la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere critiche puntuali e argomentate contro la sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre doglianze generiche. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente era stata condannata per un reato connesso all’utilizzo di una tessera bancomat di provenienza illecita. La difesa aveva articolato il ricorso in Cassazione su due principali motivi: in primo luogo, si lamentava la mancata riqualificazione del fatto in un reato di furto, sostenendo un presunto coinvolgimento dell’imputata; in secondo luogo, si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
I motivi del ricorso e la richiesta delle attenuanti generiche
Il primo motivo del ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come ‘aspecifico’. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione esaustiva e logica sulla carenza di prove circa un coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto di furto della tessera. Il ricorso, pertanto, si limitava a criticare un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, cuore della pronuncia, riguardava il diniego delle attenuanti generiche. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputata. Tuttavia, anche questo motivo è stato ritenuto ‘generico’ e quindi inammissibile.
La decisione della Cassazione sulla specificità dei motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario che il ricorrente si confronti criticamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito, esponendo in modo chiaro e puntuale le ragioni della propria doglianza.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che il primo motivo era infondato perché la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello era logica e non contraddittoria, e come tale non censurabile in sede di legittimità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, quello sulle attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale costante. Nel motivare il diniego del beneficio, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato, ma può limitarsi a indicare le ragioni che ritiene decisive per la mancata concessione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la propria decisione sulla ‘mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena’. Secondo la Cassazione, un tale riferimento all’assenza di elementi di segno positivo è una motivazione congrua e sufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti. Il ricorso, non avendo argomentato criticamente contro questa specifica ragione, è risultato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione, per avere successo, deve essere un atto di critica puntuale e argomentata. In particolare, quando si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non basta lamentare una mancata valutazione, ma è necessario dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, confrontandosi specificamente con le ragioni da esso addotte. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la formulazione di critiche vaghe conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘aspecifici’ e ‘generici’. La difesa non ha formulato critiche puntuali e argomentate contro le motivazioni della sentenza d’appello, limitandosi a contestazioni vaghe e a riproporre questioni di fatto non riesaminabili in Cassazione.
Quale principio ha ribadito la Cassazione in materia di attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo a favore dell’imputato. Non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento che potrebbe astrattamente giustificare una riduzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo A) nel reato di furto è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme risultanze processuali, hanno evidenziato la carenza di elementi idon dimostrare un coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto di furto d tessera bancomat ricettata (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e n consentito in sede di legittimità non risultando esplicitamente enunci argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del ma riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 6 della sente impugnata). I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la mancanza elementi favorevoli alla mitigazione della pena, dando seguito all’orientame costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il dinieg beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di eleme segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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