Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAFFIDI GENNARINO NOME NOME a GREVEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME avverso la sentenza indicata i epigrafe, con la quale l’imputato è stato condanNOME per il reato prev dall’art.186, comma 2, lett.c) e comma 2sexíes, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, è complessivamente inammissibile in relazione a tutti e tre i motivi proposti, difetto di specificità.
In relazione al primo motivo, in particolare, attinente alla dedotta violaz del disposto dell’art. 114, disp.att., cod.proc.pen., lo stesso si risolv tautologica critica alla sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con argomentazioni ivi illustrate e – in particolare – relative al principio di d base alla quale la nullità derivante dall’omissione dell’avviso della facoltà d assistere da un difensore, essendo la medesima a regime intermedio, può esser tempestivamente dedotta, a norma del combiNOME disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 Bianchi, Rv. 263023), come non avvenuto nel caso di specie.
Analoga considerazione va formulata in relazione al motivo attinente all mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131 cod.pen.; atteso che lo stesso si risolve in un mero richiamo ai principi gen attinenti al relativo istituto e senza adeguato confronto con la motivazione d sentenza gravata, che ha puntualmente argomentato il diniego sulla base dell’entità del superamento della massima soglia alcolemica e sulla intrinse pericolosità della condotta.
Infine, medesime considerazioni possono spiegare in relazione al motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, co modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de
15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente
Il motivo si risolve quindi in una generica critica in ordine alla manc concessione delle attenuanti medesime, giustificata dalla Corte – con motivazion intangibile in questa sede – con la negativa valutazione sulla persona dell’imputato desunta dai suoi precedenti e sulla carenza di elementi positivi id a giustificarne l’applicazione; valutazione in riferimento alla quale le considera poste alla base del motivo di ricorso si risolvono quindi in una critica del tautologica e omissiva dell’onere di necessario raffronto con le ragioni poste base della decisione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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