Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti della genericità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando l’oggetto della doglianza è il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un’impugnazione non può limitarsi a una critica astratta, ma deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il caso: il diniego delle attenuanti generiche in Appello
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, nel confermare una condanna, aveva negato all’imputato la concessione delle attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione evidenziando la capacità criminale del soggetto, desumibile da precedenti penali specifici, e l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della pena.
I motivi del ricorso e il requisito di specificità
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il ricorso è stato formulato in maniera del tutto generica e aspecifica. L’appellante si è limitato a dedurre il vizio con affermazioni generiche, senza instaurare un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Tale modalità di impugnazione si scontra con il requisito di specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone di indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La decisione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36296/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come la motivazione della Corte di Appello fosse coerente, logicamente corretta e fondata su elementi probatori concreti, quali i precedenti penali dell’imputato. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha saputo opporre una critica strutturata, ma solo una generica lamentela.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un consolidato principio giurisprudenziale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri elementi, non menzionati, devono considerarsi implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, basata sui suoi precedenti, è stata ritenuta un elemento talmente decisivo da assorbire ogni altra possibile considerazione.
Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un monito fondamentale per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità, non è sufficiente lamentare un vizio in astratto, ma è necessario articolare una critica puntuale e specifica, che si confronti direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il mancato rispetto di questo onere di specificità non solo rende vana l’impugnazione, ma espone il ricorrente alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato respinto?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo di ricorso era generico e aspecifico, non confrontandosi in modo critico con la motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla capacità criminale del ricorrente, desunta da precedenti penali specifici, e sulla mancanza di elementi favorevoli che potessero giustificare una riduzione della pena.
Un giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore o contro l’imputato per decidere sulle attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del i 2/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
N.N,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico ed aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P .Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.