Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla necessità di formulare ricorsi specifici e non generici per poter contestare efficacemente la decisione del giudice di merito. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha affrontato un caso di appello dichiarato inammissibile proprio per la genericità dei motivi.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Tra i motivi del ricorso, spiccava la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse considerato adeguatamente alcuni elementi favorevoli agli imputati. Tuttavia, il ricorso si limitava a riproporre tali elementi senza un’analisi critica della motivazione della sentenza impugnata.
L’Analisi della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso, relativo proprio alle attenuanti generiche, come manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, per contestare validamente il diniego di tali circostanze, non è sufficiente elencare gli elementi favorevoli che si presume siano stati trascurati. È invece necessario muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice di merito, dimostrando perché la sua valutazione complessiva sia errata.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della decisione è che il ricorso non può limitarsi a una mera riproposizione degli argomenti già esaminati e rigettati nei gradi precedenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva già effettuato un bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli, concludendo per la prevalenza di questi ultimi. Il ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, avrebbe dovuto attaccare la logicità e la coerenza di questo bilanciamento, non limitarsi a chiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa. È sufficiente che la sua motivazione si basi su considerazioni di sintesi che indichino la prevalenza di elementi negativi, tali da giustificare il diniego del beneficio.
La decisione di inammissibilità si fonda quindi sulla constatazione che il ricorso non ha superato il livello di una critica generica. Non è stato evidenziato alcun vizio logico o giuridico nella motivazione della Corte d’Appello, ma si è tentato, in modo non consentito in sede di legittimità, di ottenere una rivalutazione del merito della vicenda. La Corte ha inoltre respinto anche il secondo motivo di ricorso, ritenendolo parimenti infondato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso per Cassazione. Quando si contesta una valutazione discrezionale del giudice, come quella sulle attenuanti generiche, è fondamentale che l’impugnazione si concentri sulla struttura logica della motivazione, evidenziandone le eventuali contraddizioni o mancanze. In assenza di una critica mirata, il ricorso rischia di essere qualificato come generico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Non conteneva una critica specifica al ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre elementi favorevoli già valutati e ritenuti non prevalenti dal giudice di merito.
Cosa è necessario per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione?
È necessario formulare un motivo di ricorso specifico che attacchi la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non basta elencare elementi positivi, ma bisogna dimostrare perché la valutazione complessiva del giudice sia viziata da errori logici o giuridici.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposti, con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e ShadetMillas;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in termini non censurabili in questa sede, con puntuale riferimento alla pervicacia criminale dei due ricorrenti come anche alla oggettiva gravità del fatto ed essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce della motivazione con cui la Corte territoriale (cfr., pag. 7 della sentenza) ha puntualmente disatteso la richiesta difensiva di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e di escludere, inoltre, la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. che, peraltro, può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 , n. 2890 del 15/11/2019, dep. 24/01/2020, Diop, Rv. 277963 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente