Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la richiesta di tali attenuanti deve essere supportata da argomentazioni valide e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso basato su motivi vaghi e ripetitivi sia destinato all’insuccesso, portando a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto portare a una riduzione della sua pena. La Corte d’Appello aveva già rigettato tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base di elementi precisi: l’indole violenta del soggetto e la presenza di numerosi e gravi precedenti penali a suo carico. Nonostante questa chiara motivazione, l’imputato decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ovvero non stabilisce se le attenuanti fossero dovute o meno, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il motivo del ricorso è stato giudicato “generico”. Questo significa che l’imputato non ha sollevato una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, ma si è limitato a una doglianza vaga. In secondo luogo, il ricorso è stato considerato “riproduttivo di identica censura” già esaminata e respinta nel grado precedente. In pratica, l’appellante ha semplicemente ripresentato alla Cassazione le stesse argomentazioni già ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse già fornito una motivazione adeguata e logica per negare le attenuanti generiche, facendo specifico riferimento alla pericolosità sociale dell’individuo, desunta dalla sua indole violenta e dai suoi precedenti. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso meramente ripetitivo non ha alcuna possibilità di essere accolto. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un’ulteriore sanzione che si aggiunge alla pena principale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per accedere a questo giudizio, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono limitarsi a riproporre questioni già risolte. La decisione di negare le attenuanti generiche basandosi sulla personalità negativa dell’imputato, comprovata da elementi concreti come i precedenti penali, costituisce una motivazione valida che, se non contestata con argomenti di diritto specifici, rende il ricorso inammissibile. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione deve essere fondata su solide basi giuridiche, non su una generica speranza di ribaltare una decisione sfavorevole.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era sia generico sia una semplice riproduzione di una censura già adeguatamente respinta e motivata dalla Corte d’Appello.
Quali ragioni aveva addotto la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti facendo riferimento all’indole violenta del ricorrente e ai suoi numerosi e gravi precedenti penali, elementi che delineavano una personalità non meritevole del beneficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutat dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all’indole violenta del ricorrente già grava numerosi e gravi reati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.