Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile per Genericità
L’esito di un processo penale può dipendere da numerosi fattori, tra cui il riconoscimento delle cosiddette attenuanti generiche. Questi elementi, previsti dall’art. 62-bis del codice penale, consentono al giudice di ridurre la pena in considerazione di circostanze non tipizzate dalla legge. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per contestare il diniego di tale beneficio, è necessario presentare un ricorso specifico e dettagliato, pena l’inammissibilità.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
La vicenda trae origine da una condanna per reati di associazione per delinquere e furto aggravato e continuato. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena ma confermato nel resto la condanna. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte di Appello aveva negato il beneficio basandosi su motivazioni generiche, senza valutare adeguatamente gli elementi che avrebbero potuto giustificarne la concessione.
La Valutazione della Corte di Cassazione: la Genericità che Conduce all’Inammissibilità
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella “conclamata genericità” del motivo proposto. I giudici hanno sottolineato come le deduzioni difensive fossero indeterminate, al punto da non rendere comprensibili le ragioni specifiche per le quali l’imputato meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
L’Onere di Allegazione Specifica
La Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: è onere del ricorrente allegare “specifici elementi positivi, favorevolmente valutabili” che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione. Non basta lamentare una motivazione generica da parte del giudice di merito; bisogna indicare con precisione quali circostanze (comportamenti post-reato, condizioni personali, ecc.) non sono state considerate o sono state erroneamente svalutate.
Nel caso di specie, il ricorso mancava di questa specificità. L’imputato non ha fornito alcun elemento concreto che potesse controbilanciare i “plurimi elementi negativi” a suo carico, già ampiamente esaminati e menzionati nella sentenza impugnata. Di fronte a un quadro accusatorio consolidato, una richiesta generica di applicazione delle attenuanti generiche non ha alcuna possibilità di successo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica astratta della sentenza di secondo grado. Deve, al contrario, individuare con precisione il vizio logico o giuridico e fornire gli elementi fattuali e normativi a supporto della propria tesi. La genericità delle censure rende impossibile per la Corte di Cassazione esercitare il proprio ruolo di giudice di legittimità, trasformando l’appello in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito.
La Corte ha rilevato che il ricorrente, limitandosi a una doglianza generica sulle attenuanti generiche, non ha adempiuto al proprio onere di allegazione. In assenza di argomenti specifici, il ricorso è stato considerato privo della necessaria consistenza per superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Penale
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: la specificità è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione. Lamentare il diniego delle attenuanti generiche senza articolare in modo dettagliato le ragioni e senza indicare gli elementi positivi trascurati dal giudice di merito equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione rafforza la necessità per la difesa di costruire impugnazioni solide, fondate su argomenti puntuali e concreti, capaci di evidenziare un errore specifico nella decisione impugnata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era affetto da “conclamata genericità” e indeterminatezza. Non specificava le ragioni concrete e gli elementi positivi per cui le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse.
Quale onere ha il ricorrente quando contesta il diniego delle attenuanti generiche?
Il ricorrente ha l’onere di allegare specifici elementi positivi e favorevolmente valutabili che, a suo avviso, non sono stati considerati dal giudice di merito. Una critica generica alla motivazione della sentenza non è sufficiente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4017 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4017 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, imputato dei reati di cui all’art. 416 cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 624, 625 comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. (capo 2) (fatti commessi in Napoli tra il marzo e l’aprile 2022), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, con conferma nel resto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
n
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CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e per vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere le ragioni – a parte la rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità – per le quali l’invocato beneficio si sarebbe dovuto concedere all’imputato; onere di allegazione di specifici elementi positivi, favorevolmente valutabili, cui il ricorrente avrebbe dovuto adempiere con significativo impegno, considerati i plurimi elementi negativi a carico dal COGNOME passati in rassegna nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente