Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Generico Diventa Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sulla necessità di specificità e argomentazione nei ricorsi, specialmente quando si discute del bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Una recente pronuncia ha ribadito un principio cardine del diritto processuale penale: un’impugnazione non può limitarsi a una mera enunciazione della doglianza, ma deve essere supportata da solide argomentazioni. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa e il Ricorso
Il caso origina dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: un vizio di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze. In particolare, si lamentava che le attenuanti generiche fossero state considerate solo equivalenti alla recidiva contestata, anziché prevalenti. Secondo la difesa, tale valutazione avrebbe dovuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se le attenuanti dovessero o meno prevalere), ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Il primo punto, e quello decisivo, è la manifesta genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’atto si risolvesse in una “semplice enunciazione della doglianza, senza alcuna argomentazione di supporto”. In altre parole, non è sufficiente affermare che la Corte d’Appello ha sbagliato; è necessario spiegare il perché, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per cui la valutazione delle attenuanti generiche sarebbe errata. Un ricorso che non articola un vero e proprio ragionamento critico contro la sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità.
Il Riferimento ai Precedenti Penali è Motivazione Sufficiente
In secondo luogo, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di motivazione del giudice in tema di attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche con il semplice richiamo ai precedenti penali dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva legittimamente basato la sua decisione di non concedere la prevalenza delle attenuanti proprio sui numerosi precedenti a carico del soggetto. Questo, secondo la Suprema Corte, costituisce una motivazione valida e non meritevole di censura, soprattutto a fronte di un ricorso non argomentato.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e dell’argomentazione giuridica nei ricorsi per Cassazione. Un’impugnazione, per avere speranza di successo, deve essere specifica, dettagliata e critica nei confronti della decisione che si contesta. Limitarsi a enunciare un dissenso, senza sostenerlo con ragioni concrete, equivale a presentare un atto processualmente sterile. Inoltre, viene confermato che la valutazione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e una motivazione basata sulla storia criminale dell’imputato è, di per sé, sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza sulla recidiva. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo ancora più gravosa la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a enunciare la lamentela (la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva) senza fornire alcuna argomentazione a supporto di tale richiesta.
La Corte d’Appello deve motivare in modo approfondito perché non concede la prevalenza delle attenuanti generiche?
No, secondo la Cassazione, l’obbligo di motivazione può essere considerato assolto anche con il semplice richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli deduce vizi di motivazione in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti anziché prevalenti rispetto alla recidiva.
Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella semplice enunciazione della doglianza, senza alcuna argomentazione di supporto.
Inoltre, l’obbligo di motivazione in tema di attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato, come ha fatto la sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.