Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e le decisioni devono essere sorrette da una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui un imputato può contestare il diniego di tali attenuanti in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel valutare il suo comportamento. La difesa, infatti, proponeva una lettura dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata, ritenendola più favorevole all’imputato e, quindi, meritevole di una riduzione di pena.
L’Analisi della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione che ribadisce un principio fondamentale del giudizio di cassazione. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e articolatamente motivato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. La decisione di merito si fondava su elementi concreti e ben definiti, quali:
* La gravità intrinseca del fatto commesso.
* Le modalità dell’azione, definite come non improvvisate.
* L’assenza di un comportamento collaborativo utile alle indagini.
* Una valutazione complessiva della condotta tenuta dall’imputato.
Di fronte a una motivazione così strutturata, le argomentazioni del ricorrente sono state qualificate dalla Cassazione come un tentativo di sollecitare una nuova e diversa “valutazione del merito”. Questo tipo di attività, tuttavia, è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta: il ricorso è inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza impugnata non denunciano un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma si limitano a contrapporre una propria interpretazione dei fatti a quella, già congruamente motivata, del giudice di merito. La difesa ha tentato di far valere un profilo – il comportamento tenuto alla vista degli operanti – che era già stato vagliato e giudicato in modo diverso dalla Corte d’Appello. Questo tentativo si configura come una richiesta di rivalutazione fattuale, estranea ai poteri della Cassazione. Inoltre, per quanto riguarda la doglianza sul trattamento sanzionatorio finale, la Corte ha rilevato una totale assenza di argomentazioni specifiche a supporto, rendendo anche questo punto inammissibile.
Conclusioni
La decisione in esame riafferma con forza il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito. Il diniego delle attenuanti generiche, se supportato da una motivazione logica, completa e non contraddittoria, basata su elementi fattuali concreti, non è censurabile in Cassazione. L’imputato che intende contestare tale diniego deve dimostrare un vizio di legittimità (ad esempio, una violazione di legge o una motivazione palesemente illogica o inesistente), e non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove o delle circostanze. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una diversa valutazione del merito dei fatti, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione articolata e logica per la sua decisione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha giustificato il diniego delle attenuanti basandosi sulla gravità del fatto, sulle modalità non improvvisate dell’azione, sull’assenza di un comportamento utile alle indagini e sulla valutazione complessiva della condotta tenuta dall’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENTINEO SETTIMO nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alle attenuanti generiche è inammissibile a fronte di una articolata motivazione che giustifica il diniego delle attenuanti con la gravità del fatto, le modalità n improvvisate della azione, l’assenza di un comportamento utile alle indagini, oltre che con una valutazione del comportamento tenuto alla vista degli operanti diverso da quello propugnato dalla difesa di talchè tale ultimo profilo, su cui si fonda i ricorso, è solo oggetto di una diversa valutazione del merito come tale inammissibile in questa sede. Quanto al richiamo in rubrica al trattamento sanzionatorio finale manca del tutto ogni specifica deduzione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024