Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Nel processo penale, la corretta formulazione dei motivi di ricorso è un elemento cruciale per poter sottoporre una sentenza al vaglio della Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto di riflessione fondamentale su come la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze, in particolare riguardo alle attenuanti generiche, possano condurre a una declaratoria di inammissibilità. L’analisi del caso evidenzia anche un importante principio relativo al rapporto tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del codice penale. La Corte di Appello, intervenendo sulla sentenza di primo grado, l’aveva parzialmente riformata, rideterminando la pena inflitta all’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: L’applicazione delle attenuanti generiche
Il ricorrente lamentava la violazione di legge, in particolare degli articoli 62-bis c.p. (sulle attenuanti generiche) e di norme procedurali (artt. 125 e 597 c.p.p.). Sostanzialmente, si contestava il modo in cui la Corte d’Appello aveva trattato le circostanze attenuanti nel ricalcolare la sanzione. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non ne avrebbe tenuto conto adeguatamente, violando i principi che regolano la determinazione della pena in appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La Genericità del Motivo e il Riconoscimento delle Attenuanti
In primo luogo, la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva, in realtà, correttamente riconosciuto che le attenuanti generiche erano già state applicate all’imputato fin dalla sentenza di primo grado. La doglianza del ricorrente, quindi, partiva da un presupposto errato, ignorando quanto già stabilito nel merito. Il ricorso è apparso generico proprio perché non si confrontava con la reale statuizione della sentenza impugnata.
Il Principio della Prevalenza del Dispositivo sulla Motivazione
Un punto chiave della decisione riguarda il principio che regola eventuali contrasti tra la parte dispositiva (la decisione finale) e la parte motiva (la spiegazione) di una sentenza. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 7980/2017), ha ribadito che un simile contrasto non porta alla nullità della sentenza. Esso si risolve, invece, dando prevalenza all’elemento decisionale (il dispositivo) su quello giustificativo (la motivazione). Nel caso specifico, anche se ci fosse stata un’imprecisione nella motivazione, ciò che contava era la decisione finale contenuta nel dispositivo, che implicitamente riconosceva le attenuanti.
La Corretta Rideterminazione della Pena
Infine, la Corte ha verificato che il calcolo della pena effettuato dal giudice d’appello era corretto e non peggiorativo per l’imputato. Dopo aver escluso la recidiva, la Corte d’Appello era partita da una pena base di 9 mesi e vi aveva applicato la riduzione di un terzo proprio per le attenuanti generiche, in linea con quanto già deciso dal Tribunale. Di conseguenza, il trattamento sanzionatorio finale non solo non era peggiorato, ma era stato rideterminato in modo corretto, tenendo conto di tutti gli elementi a favore dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico, puntuale e confrontarsi realmente con il contenuto della sentenza che intende criticare. Lamentare l’omessa applicazione di circostanze attenuanti, quando queste sono state di fatto concesse, costituisce un motivo generico e manifestamente infondato destinato all’inammissibilità. Inoltre, la decisione ribadisce la solidità del principio secondo cui il dispositivo prevale sulla motivazione, sanando eventuali incongruenze formali che non incidono sulla sostanza della decisione e non pregiudicano i diritti dell’imputato.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e applicate nella sentenza di primo grado, e la Corte d’Appello ne aveva correttamente tenuto conto nella rideterminazione della pena.
Cosa accade in caso di contrasto tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza?
Secondo la giurisprudenza citata, tale contrasto non determina la nullità della sentenza. Si risolve con la prevalenza logica dell’elemento decisionale (il dispositivo) su quello giustificativo (la motivazione).
La Corte d’Appello ha peggiorato la pena dell’imputato?
No. La Corte d’Appello, dopo aver escluso la recidiva, ha ricalcolato la pena partendo da una base di 9 mesi e applicando una riduzione di un terzo per le attenuanti generiche già riconosciute. Il trattamento sanzionatorio complessivo non è risultato deteriore per l’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Sa Benedetto del Tronto il 19 maggio 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che lamenta violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 125 e 597, comma 4, cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha riconosciuto come le circostanze attenuanti generiche fossero state applicate all’imputato già con la sentenza di primo grado, in applicazione del principio di diritto secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375), di modo che della corrispondente riduzione di pena ha tenuto conto nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito di esclusione della recidiva, in tale guisa non avendo in alcun modo applicato all’imputato un importo sanzionatorio complessivamente deteriore (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello, a fronte di una pena base di 9 mesi, ha apportato una riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, come già riconosciute dal Tribunale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidenté