Attenuanti Generiche: Inammissibile il Ricorso se Già Concesse al Massimo
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale relativo alle attenuanti generiche. Quando un imputato lamenta la mancata concessione di un beneficio che, in realtà, gli è già stato accordato nella sua massima estensione dal giudice precedente, il suo ricorso risulta privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I fatti del caso: il trasporto di tabacchi e la condanna
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di un soggetto ritenuto colpevole del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nello specifico, l’imputato era stato sorpreso a detenere e trasportare, all’interno di un autocarro, un ingente quantitativo di 430 kg di merce illegale. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo aveva condannato a una pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 50.000,00 euro.
Il ricorso in Cassazione sulle attenuanti generiche
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su due punti principali: un presunto vizio di motivazione e la violazione di legge. Il fulcro del ricorso era la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, nella loro massima estensione possibile.
A suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valorizzato alcuni elementi a suo favore che avrebbero giustificato una riduzione di pena ancora più consistente.
La decisione della Corte: quando le attenuanti generiche rendono il ricorso infondato
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La ragione di tale decisione è tanto semplice quanto logica: il ricorso si basava su un presupposto errato.
Le motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, già fatto esattamente ciò che il ricorrente chiedeva. Analizzando la sentenza impugnata, emerge chiaramente che i giudici di secondo grado avevano tenuto in considerazione il “contegno ampiamente collaborativo” dell’imputato. Proprio questa valutazione positiva aveva permesso alla Corte territoriale di:
1. Concedere le attenuanti generiche.
2. Stabilire che tali attenuanti prevalessero sulla recidiva contestata.
3. Partire dal minimo della pena previsto dalla legge per quel reato.
4. Concedere le attenuanti “nella massima estensione”.
Il ricorso, pertanto, appariva del tutto scollegato dalla realtà processuale, poiché si lamentava della mancata concessione di un beneficio che era già stato riconosciuto nella misura più favorevole possibile. La Cassazione ha sottolineato che l’impugnazione non si confrontava minimamente con il contenuto della sentenza di appello, risultando quindi priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando un principio consolidato della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), e non ravvisando una colpa incolpevole nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: prima di impugnare una sentenza, è essenziale analizzarla attentamente. Presentare un ricorso basato su presupposti errati o che non si confronta con le motivazioni del giudice precedente non solo è inutile, ma espone anche a conseguenze economiche negative.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio se l’appellante chiede un beneficio che la corte precedente gli ha già concesso nella massima misura possibile, come nel caso delle attenuanti generiche in questa ordinanza.
Perché sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state concesse perché la Corte d’Appello ha valorizzato il contegno ampiamente collaborativo tenuto dall’imputato, ritenendolo un elemento sufficiente per ridurre la pena nonostante la gravità del reato e la presenza di una recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (fissata in 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8215 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli, ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1, 291-ter comma 1 del d.P.R. 43/1973 e lo ha condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, per aver detenuto e trasportato, all’interno di un autocarro di proprietà di un terzo soggetto, 430 kg di tabacchi lavorati esteri.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, in relazione al ricono:scimento del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., pur a fronte del consistente quantitativo di tabacchi lavorati esteri detenuto, ha evidenziato che poteva essere valorizzato il contegno ampiamente collaborativo tenuto dal ricorrente, con la conseguenza di potere concedere al medesimo le circostanze generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, di potere partire dal minimo edittale e di potere, in ultimo, concedere le attenuanti in parola nella massima estensione.
Il ricorso, quindi, pare non confrontarsi con la sentenza che già riconosce, ut supra, le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (Cfr. pag. 3 della sentenza di appello).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
A)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente