Attenuanti generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la sanzione alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, le modalità con cui si richiede e si contesta la loro applicazione sono soggette a regole procedurali precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione su questo tema, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava il mancato riconoscimento di un beneficio in realtà già concesso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso: La Condanna per Bancarotta e il Ricorso
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato in primo grado e in appello per diversi reati di bancarotta. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valorizzato alcuni elementi a favore dell’imputato, che avrebbero giustificato una riduzione della pena. La richiesta era, quindi, quella di ottenere una rivalutazione della sua posizione che portasse a una pena più mite.
Le ragioni della decisione: ricorso sulle attenuanti generiche manifestamente infondato
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e concisa, basata su due rilievi fondamentali.
La concessione delle attenuanti nei gradi precedenti
Il primo punto, decisivo, è che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le attenuanti generiche erano già state concesse all’imputato fin dal primo grado di giudizio. I giudici di merito le avevano riconosciute e applicate secondo un giudizio di bilanciamento che le aveva ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti contestate. Questa equivalenza aveva già prodotto un effetto benefico per l’imputato, impedendo che la pena base venisse aumentata a causa delle aggravanti.
La mancata richiesta di un giudizio di prevalenza
Il secondo rilievo della Corte riguarda la strategia processuale dell’imputato. Nelle sue precedenti impugnazioni, non aveva mai formulato una richiesta specifica per ottenere un giudizio di bilanciamento diverso, ovvero la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Chiedere la prevalenza è un passo ulteriore rispetto alla semplice concessione e avrebbe comportato una effettiva riduzione della pena. La mancanza di questa specifica richiesta nei precedenti gradi di giudizio ha reso la doglianza in Cassazione priva di fondamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un principio di logica processuale: non si può contestare in Cassazione il mancato ottenimento di un beneficio che non solo è già stato concesso (sebbene in forma di equivalenza), ma per il quale non è mai stata avanzata una richiesta più favorevole (la prevalenza) nelle sedi opportune. Il ricorso è stato quindi definito ‘manifestamente infondato’, ovvero privo di qualsiasi possibilità di accoglimento. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un importante principio per la difesa tecnica: le richieste formulate nei motivi di appello devono essere precise e complete. Se si intende ottenere non solo il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche la loro prevalenza sulle aggravanti, è necessario articolarlo chiaramente. In assenza di una tale richiesta, il successivo ricorso in Cassazione che lamenta un mancato riconoscimento è destinato all’inammissibilità. La decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e puntuale in ogni fase del procedimento penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, era manifestamente infondato. Tali attenuanti erano già state concesse nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che le attenuanti sono state concesse ‘in equivalenza’?
Significa che il giudice ha valutato le circostanze attenuanti e quelle aggravanti presenti nel caso e le ha ritenute di pari peso. Di conseguenza, le aggravanti non hanno comportato un aumento della pena, ma le attenuanti non hanno nemmeno determinato una sua diminuzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per vari fatti di bancarotta;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato dato che l’imputato, sin dal primo grado di giudizio, ha ottenuto la concessione delle attenuanti in parola (equivalenti alle aggravanti); mentre con le successive impugnazioni non ha mai richiesto un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024