Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, il ricorso in Cassazione per ottenerne il riconoscimento o una maggiore estensione deve basarsi su vizi di legittimità e non su una semplice rilettura dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile l’appello di un amministratore proprio per questo motivo.
I Fatti del Caso
Un amministratore di società veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per l’occultamento o la distruzione di documenti contabili. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
L’imputato fondava il suo ricorso su diversi elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto indurre i giudici a una maggiore clemenza. In particolare, sosteneva di:
* Essere incensurato.
* Essere reo confesso.
* Aver agito spinto da difficoltà economiche, che lo avevano costretto ad accettare il ruolo di amministratore di diritto della società.
Questi argomenti, secondo la difesa, integravano i presupposti per una valutazione più favorevole e una conseguente riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: il focus sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa generiche e di natura puramente fattuale. I giudici hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito, ma deve limitarsi a censurare eventuali errori di diritto commessi dalla corte d’appello.
Il ricorrente, secondo la Corte, non si era confrontato con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si era limitato a proporre una lettura alternativa delle circostanze, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive, evidenziandone la contraddittorietà e l’infondatezza rispetto agli atti processuali.
In primo luogo, non era vero che l’imputato fosse reo confesso; al contrario, egli aveva negato la propria responsabilità, sostenendo di essere stato costretto ad accettare l’incarico per bisogno.
In secondo luogo, la Corte ha respinto l’idea che la condotta fosse di lieve entità solo perché la Guardia di Finanza non era riuscita a ricostruire il volume d’affari. Anzi, proprio tale impossibilità rappresentava la prova della gravità del reato commesso.
Infine, è emerso che l’imputato aveva già commesso fatti analoghi in un’altra società, elemento che giocava a suo sfavore nella valutazione complessiva. In sintesi, non vi erano elementi positivi da valorizzare per concedere le attenuanti generiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve basarsi su motivi di diritto e non può essere un pretesto per richiedere una nuova valutazione dei fatti. La richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da argomentazioni che criticano la logicità o la legalità del ragionamento del giudice di merito, non semplicemente riproponendo elementi già esaminati e motivatamente respinti. La conseguenza di un ricorso con motivi generici o fattuali è la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ottenere le attenuanti generiche sostenendo di aver confessato quando in realtà si è negata la propria responsabilità?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non si può invocare la confessione come attenuante se, di fatto, l’imputato ha negato la propria responsabilità, adducendo di essere stato costretto a commettere il reato.
Un ricorso in Cassazione può essere basato su una diversa interpretazione delle circostanze di fatto?
No. Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, un ricorso basato su deduzioni generiche e fattuali, che mirano a ottenere una lettura alternativa delle circostanze già valutate dai giudici precedenti, è considerato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SETOLA CARMINE SEBASTIANO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che con sentenza in data 7 aprile 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2021 del GUP del Tribunale di Pisa che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000,
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante fosse incensurato, reo confesso, gravato da difficoltà economiche che l’avevano indotto ad accettare il ruolo di amministratore di diritto della società;
Considerato che, a differenza di quanto dedotto, il ricorrente non aveva reso dichiarazioni confessorie e anzi aveva negato la sua responsabilità, adducendo di essere stato costretto ad accettare la carica di amministratore per bisogno; inoltre, non era vero che la condotta fosse priva di offensività perché la Guardia di finanza non aveva potuto ricostruire il volume di aff della società; infine, l’imputato aveva commesso analoghi fatti in un’altra società, e non eran emersi elementi da valutare positivamente;
Ritenuto, quindi, che le deduzioni del ricorrente sono generiche perché non si confrontano con la sentenza e sono fattuali perché sono finalizzate a ottenere una lettura alternativa del circostanze, esclusa nel giudizio di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente