Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano il diniego delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea un principio fondamentale: le doglianze non possono essere astratte o generiche, ma devono basarsi su elementi concreti e specifici che la Corte d’Appello avrebbe ingiustamente ignorato. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la posizione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Due imputati venivano condannati in primo grado per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che per bancarotta preferenziale. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, confermava la condanna per la bancarotta fraudolenta, ma proscioglieva gli imputati dal reato di bancarotta preferenziale, dichiarandolo estinto per prescrizione. Di conseguenza, la Corte procedeva a una rideterminazione della pena.
Non soddisfatti della decisione, gli imputati, tramite il loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso e le Doglianze sulle Attenuanti Generiche
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte contestava due aspetti strettamente collegati: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel negare agli imputati il beneficio di una pena più mite, non considerando adeguatamente le circostanze del caso.
Questo tipo di doglianza è molto comune nei processi penali, poiché le attenuanti generiche rappresentano uno strumento che consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione è un potere discrezionale del giudice di merito, e la sua valutazione può essere contestata in Cassazione solo per vizi logici o giuridici evidenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su tre argomentazioni chiare e concise, che costituiscono un vademecum per chiunque intenda impugnare un diniego di attenuanti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di impugnazione manifestamente infondato per diverse ragioni. In primo luogo, la doglianza è stata definita come una serie di ‘considerazioni astratte’. I ricorrenti non avevano indicato quali elementi concreti e pretermessi avrebbero dovuto indurre la Corte d’Appello a concedere un trattamento sanzionatorio più favorevole. In sostanza, non basta lamentare il diniego, ma occorre specificare cosa il giudice non ha visto o ha erroneamente valutato.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione adeguata per il diniego delle attenuanti generiche. Questo significa che il giudice d’appello aveva già spiegato le ragioni della sua decisione, e il ricorso non era riuscito a dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà di tale motivazione.
Infine, un punto decisivo: la pena inflitta era già stata ‘assestata sui minimi’. Questo elemento ha reso la contestazione sull’eccessiva severità della pena palesemente infondata. Se la pena è già al livello minimo previsto dalla legge per quel reato, non può essere considerata eccessiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale nella redazione dei ricorsi per Cassazione: la specificità e la concretezza dei motivi. Non è sufficiente una critica generica alla decisione del giudice di merito, soprattutto quando si tratta di valutazioni discrezionali come la concessione delle attenuanti generiche. Per avere una speranza di successo, il ricorso deve individuare con precisione gli elementi fattuali trascurati e dimostrare un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali requisiti, come in questo caso, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni erano basate su considerazioni astratte e generiche, senza indicare elementi concreti che la Corte d’Appello avrebbe trascurato nel negare le attenuanti generiche.
La Corte d’Appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, la sentenza della Corte di Cassazione rileva che la Corte d’Appello aveva esposto le ragioni del diniego delle attenuanti generiche nella sua sentenza, rendendo la critica dei ricorrenti infondata.
La pena inflitta era considerata eccessiva?
No, la Cassazione ha sottolineato che la pena era già stata fissata sui minimi edittali, motivo per cui la doglianza relativa all’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCORDIA il 26/01/1965 COGNOME nato a SCORDIA il 10/08/1965
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi I e II); mentre li ha prosciolti rispetto al reato di bancarotta preferenziale (capo III) perché estinto per prescrizione; procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, che contesta il diniego delle circostanze attenuati generiche e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto:
la doglianza si sostanzia in considerazioni astratte, che non indicano in base a quali elementi concreti, in tesi, pretermessi gli imputati avrebbero dovuto beneficiare di un più favorevole trattamento sanzionatorio;
la sentenza espone le ragioni del diniego delle attenuanti generiche (pag.
9 );
la pena è assestata sui minimi.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024