Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12560/2025) offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare il loro diniego, delineando i confini tra la valutazione di merito e il sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso: Dal Delitto di Resistenza al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Bari, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare un trattamento sanzionatorio più mite, senza valorizzare elementi positivi a favore dell’imputato.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. I giudici di legittimità hanno qualificato la censura come ‘reiterativa e aspecifica’. Questo significa che la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche sulla logicità o sulla correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Il Ruolo della Discrezionalità del Giudice
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del nostro ordinamento: la concessione delle attenuanti generiche è espressione di un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Non si tratta di un diritto dell’imputato, ma di una valutazione che il giudice compie sulla base di tutti gli elementi emersi nel processo. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non risulti palesemente illogica, arbitraria o priva di una motivazione adeguata, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La valutazione sulla gravità del reato e sulla personalità dell’imputato, necessaria per la concessione delle attenuanti, è un’analisi che spetta ai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno una conoscenza diretta e completa del materiale probatorio. La Corte di Cassazione, invece, svolge un ‘sindacato di legittimità’, limitato a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la decisione sia supportata da un ragionamento coerente e non contraddittorio. Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello era stata ritenuta sufficientemente motivata, in quanto il diniego delle attenuanti era stato giustificato dall’assenza di elementi positivi documentati e dalla gravità intrinseca del fatto commesso.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per ottenere una revisione della decisione sulle attenuanti generiche in sede di Cassazione non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, che il ricorso individui vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, dimostrando come essa sia frutto di un ragionamento manifestamente illogico o di un’errata applicazione dei principi giuridici in materia. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la sentenza chiarisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma rappresentano l’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che valuta la loro applicabilità in base alla gravità del fatto e ad altri elementi del caso.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta ‘reiterativa e aspecifica’. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza individuare un vizio di logica o di legittimità nella motivazione della corte d’appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la condanna. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 13/08/1991
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente al aggravanti sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscon un diritto dell’imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla l della gravità del fatto (pag. 2) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazi implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato d legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrett sufficiente motivazione come nella specie;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025.