Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso contro il diniego di tali circostanze deve essere specifico e non può limitarsi a una richiesta generica. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata.
Il Contesto del Caso
Il caso trae origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel negare il beneficio, ma il ricorso non specificava quali elementi positivi avrebbero dovuto indurre il giudice a una decisione diversa.
La Decisione della Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto fermo della giurisprudenza: un ricorso è inammissibile se basato su una doglianza non specifica, che non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva motivato il diniego delle attenuanti evidenziando l’assenza di elementi positivi e la presenza di una precedente condanna per un reato specifico, elementi che non sono stati contestati in modo puntuale dal ricorrente.
Le Motivazioni: la Specificità del Ricorso è Essenziale
La Corte Suprema ha chiarito che l’onere di motivazione del giudice cambia a seconda della specificità della richiesta della difesa. Il principio di diritto applicato è che la concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi sull’accertamento di situazioni concrete che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza verso l’imputato.
Quando la richiesta di applicazione delle attenuanti è generica e non indica elementi e circostanze specifiche su cui il giudice dovrebbe basare la sua valutazione, l’obbligo di motivazione del giudice è soddisfatto con il semplice richiamo all’assenza, negli atti processuali, di elementi positivi che possano fondare il riconoscimento del beneficio. In altre parole, non si può chiedere al giudice di cercare d’ufficio ragioni per concedere uno sconto di pena se la difesa stessa non le indica.
Di conseguenza, se il ricorso per cassazione si limita a riproporre la stessa richiesta generica, senza allegare quegli elementi positivi che si assume siano stati trascurati, il ricorso stesso manca di specificità e deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche per la strategia difensiva. Non è sufficiente limitarsi a chiedere le attenuanti generiche, ma è indispensabile argomentare la richiesta basandola su elementi concreti e positivi. Questi possono includere, ad esempio, la condotta processuale dell’imputato, il suo comportamento successivo al reato, le sue condizioni di vita e familiari, o qualsiasi altro fattore che possa positivamente influenzare il giudizio del tribunale. Un’impugnazione che non segue questa impostazione rischia di essere un’azione sterile, con l’ulteriore conseguenza, come in questo caso, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, fissata qui in 3.000 euro.
È sufficiente chiedere genericamente le attenuanti generiche in un ricorso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta deve essere fondata su elementi e circostanze specifiche che, se sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza dell’istanza. Una richiesta generica non è sufficiente.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche se la richiesta della difesa è generica?
In caso di richiesta non specifica, l’onere di motivazione per il giudice è soddisfatto con il semplice richiamo alla ritenuta assenza, dagli atti processuali, di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI: 04J9EA5) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribuiiii: le di Pis con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in -elazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod.pen.
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non specifica che non si confronta con la sentenza impugnata.
Rileva il Collegio che il giudice dell’impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle evidenziar do altresì una condanna per reato specifico. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’ arlpello si attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti ,generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattilmento d speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relati 4 . richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudic possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza – l’onere di motbazione pe il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli at elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 d 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv 260610), elementi positivi che neppure vengono allegati nel ricorso per cassazio ne.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella ttispeci non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sen7a versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratori dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., lo – iere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore 11.!Ila Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Consi ” e stensore 9 7
Il, Presidente