Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più delicati nel processo penale, poiché permettono al giudice di adeguare la sanzione alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, la loro contestazione in sede di legittimità richiede una precisione tecnica assoluta, pena l’irricevibilità dell’istanza.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da una condanna per reati gravi, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua posizione.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato l’impugnazione, rilevando un difetto strutturale insuperabile. Il ricorso non è stato considerato idoneo a scalfire la sentenza della Corte d’Appello poiché i motivi addotti risultavano privi di specificità. In particolare, la difesa non aveva saputo indicare quali elementi concreti fossero stati trascurati dai giudici precedenti, limitandosi a una critica astratta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Per contestare il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente invocare una generica benevolenza del giudice, ma è necessario dimostrare che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio di logica o in una violazione di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha instaurato un vero confronto dialettico con la motivazione della sentenza di secondo grado, rendendo l’atto di impugnazione meramente apparente. La Corte ha ribadito che la genericità dei motivi impedisce l’accesso al vaglio di legittimità, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione sottolineano il rigore necessario nella fase dell’impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, misura prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa pronuncia ricorda che il diritto alla difesa deve essere esercitato attraverso atti tecnicamente solidi e puntuali, specialmente quando si trattano istituti discrezionali come le attenuanti generiche.
Perché un ricorso sulle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non contestano puntualmente le ragioni logiche fornite dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può decidere direttamente di concedere le attenuanti?
No, la Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha motivato correttamente il diniego, non potendo compiere nuove valutazioni sui fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50550 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18263/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336 – 582 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975);
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sent impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 5 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.