Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel processo penale, poiché riguarda la capacità del giudice di adeguare la pena alla reale entità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel definire i limiti entro cui tale beneficio può essere richiesto in sede di Cassazione.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello, lamentando principalmente la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze previste dall’art. 62 bis c.p. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi per la concessione dello sconto di pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura del ricorso per cassazione, che non può essere una “terza istanza” di merito. I giudici hanno evidenziato come l’imputato si fosse limitato a una pedissequa reiterazione dei motivi già esposti in appello, senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado.
L’importanza della specificità dei motivi
Perché un ricorso sia ammissibile, non basta manifestare dissenso rispetto alla decisione. È necessario che l’atto contenga una critica argomentata e specifica. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato “apparente” poiché ometteva di assolvere alla funzione di critica puntuale verso la sentenza impugnata, specialmente riguardo al motivato diniego delle attenuanti generiche.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul rilievo che i motivi di ricorso erano indeducibili. La reiterazione di argomenti già puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza l’apporto di nuovi elementi o la contestazione logica della motivazione esistente, svuota il ricorso della sua funzione tipica. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito una spiegazione adeguata e logica sul perché non ritenesse di concedere le circostanze attenuanti, rendendo il nuovo ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che la strategia difensiva in sede di legittimità deve necessariamente puntare sulla contestazione dei vizi logico-giuridici della motivazione, piuttosto che sulla semplice richiesta di una nuova valutazione dei fatti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Si possono contestare le attenuanti generiche in sede di legittimità?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice di merito, non semplicemente chiedendo una nuova valutazione degli elementi di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48604 Anno 2023
ji
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il C nsigliere COGNOME