Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale del diritto penale e processuale: i requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea come non sia sufficiente un mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice, ma sia necessario evidenziare vizi specifici e concreti. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione per gli operatori del diritto e per chiunque sia interessato a comprendere le dinamiche del processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Un imprenditore veniva ritenuto penalmente responsabile prima dal Giudice dell’udienza preliminare, con rito abbreviato, e successivamente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riducendo la pena inflitta, confermava la colpevolezza dell’imputato. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il Ruolo delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. L’imputato, nel suo ricorso, si era limitato a prospettare deduzioni generiche, assimilabili a semplici doglianze di fatto, senza attaccare in modo specifico la logicità e la coerenza della motivazione della Corte d’Appello.
I giudici di secondo grado, infatti, avevano chiarito con una motivazione adeguata e non illogica le ragioni del loro diniego, evidenziando l’assenza di elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. In sostanza, non erano emersi fattori positivi e meritevoli di considerazione tali da poter fondare la concessione delle richieste attenuanti generiche.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La motivazione della Cassazione è netta. Il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, le argomentazioni dell’imputato erano generiche e si risolvevano in una critica sulla valutazione del “fatto”, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione impugnata.
In secondo luogo, la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo obbligo di motivazione. Aveva spiegato perché, nel caso specifico, non sussistevano i presupposti per riconoscere le attenuanti. Di fronte a una motivazione congrua, il ricorso che non ne evidenzi specifiche illogicità o violazioni di legge è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: chi intende impugnare una sentenza per la mancata concessione delle attenuanti generiche deve strutturare il proprio ricorso in modo rigoroso. Non basta affermare di meritarle, ma è indispensabile dimostrare perché la motivazione del giudice che le ha negate è viziata, illogica o contraddittoria. È necessario passare da una semplice lamentela a una critica giuridicamente fondata. La decisione conferma che il giudizio sul trattamento sanzionatorio è ampiamente discrezionale e, se sorretto da una motivazione adeguata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l’esito del ricorso è stato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso riguardante le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano troppo generiche e si limitavano a contestare i fatti (mere doglianze in punto di fatto), senza individuare specifici vizi di logica o di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche fornendo una motivazione adeguata e non illogica, in cui evidenziava l’assenza di elementi concreti che potessero giustificare una riduzione della pena.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 368 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTREZZATO il 05/06/1963
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dì Brescia che, ridotta la pena inflitta all’imputato, ha confermato la -JbNAIR;(3 , pronuncia con la quale GLYPH Giudice dell’udienza preliminart-nii – Mantova, ll’esito del giqdizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
Considerato l’unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche costituite da mere cloglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, in Merit:0 al quale, con adeguata e non illogica motivazione, la corte territoriale ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cohdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichlara li an – irnisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore
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