Attenuanti Generiche e Recidiva: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 46602/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, specialmente quando si contestano le valutazioni del giudice di merito sulle attenuanti generiche e la recidiva. La decisione sottolinea un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Caso in Analisi
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado:
1. Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
2. La determinazione di una pena superiore al minimo edittale previsto dalla legge.
In sostanza, il ricorrente riteneva di meritare una pena più mite, sia attraverso un giudizio di maggior favore sulle circostanze attenuanti, sia mediante l’applicazione della pena nella sua misura minima.
La Valutazione delle attenuanti generiche nel Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti ‘generici’. Questo giudizio non significa che le questioni sollevate fossero irrilevanti, ma che il modo in cui sono state presentate era inadeguato. Il ricorrente, secondo la Suprema Corte, non ha sviluppato una critica puntuale e specifica contro la motivazione della Corte d’Appello.
La sentenza di secondo grado, infatti, aveva fornito una motivazione complessa e articolata per giustificare le sue decisioni. Aveva evidenziato ‘plurimi elementi idonei’ a dimostrare una ‘apprezzabile gravità’ del fatto e una ‘maggiore pericolosità’ dell’imputato, derivante proprio dalla recidiva già riconosciuta. Di fronte a una simile motivazione, il ricorso si era limitato a riproporre le proprie tesi senza smontare, punto per punto, il ragionamento dei giudici d’appello.
La Decisione della Suprema Corte
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a una critica astratta o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza affrontare specificamente il ‘perché’ della decisione precedente, esso manca del suo scopo e viene considerato generico. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato perché il comportamento dell’imputato e i suoi precedenti (la recidiva) giustificassero sia il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sia una pena superiore al minimo. Il ricorso, non contestando efficacemente queste ragioni, si è rivelato inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di impugnazione non siano mere lamentele, ma vere e proprie critiche argomentate, capaci di dialogare con la sentenza che si intende contestare. È necessario individuare le specifiche lacune o i vizi logici nel ragionamento del giudice precedente e dimostrare perché tale ragionamento sia errato. In assenza di questo confronto puntuale, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche, è estremamente elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti ‘generici’, ovvero non si confrontavano in modo specifico e puntuale con la complessa motivazione della Corte d’Appello, che aveva già giustificato le proprie decisioni.
Cosa contestava il ricorrente nella sentenza d’appello?
Il ricorrente contestava due punti principali: il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la determinazione della pena in una misura superiore al minimo previsto dalla legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46602 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PONTE DELL’OLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la senten in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, nonché l determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale;
ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove ha evidenziato plurimi elementi idonei ad attribuire al fatto una apprezzabile gravità, nonch a riconoscerne la valenza dimostrativa di una maggiore pericolosità derivante dalla riconosciuta recidiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
La PreiEte