Attenuanti generiche: quando un ricorso generico porta all’inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e un confronto critico con la decisione impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza una specifica censura, conduce quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questo principio, in un caso riguardante la richiesta di attenuanti generiche per un reato di detenzione di stupefacenti.
Il caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
Un soggetto, già condannato in primo grado e in appello per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. È importante notare che l’imputato era stato assolto da altre accuse, ma la condanna per il reato di detenzione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di secondo grado. Nello specifico, il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione sui motivi delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura del motivo presentato. I giudici supremi hanno rilevato che la censura era ‘meramente reiterativa e comunque generica’.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza però confrontarsi in modo specifico e critico con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per negare le attenuanti. Un ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La mancanza di un confronto puntuale con le ragioni della sentenza impugnata rende il ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata. I giudici di merito avevano negato la concessione delle attenuanti generiche sulla base di tre elementi chiari e specifici:
1. Assenza di elementi positivamente valutabili: Non erano emersi aspetti favorevoli alla posizione dell’imputato che potessero giustificare uno sconto di pena.
2. Presenza di plurimi precedenti: La storia criminale dell’imputato, caratterizzata da precedenti condanne, deponeva a suo sfavore.
3. Mancanza di segni di ravvedimento: L’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento o di volontà di cambiare condotta.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso avrebbe dovuto contestare specificamente questi punti, dimostrando perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica. Non avendolo fatto, il ricorso è risultato privo della specificità richiesta dalla legge.
Le conclusioni
La vicenda processuale si conclude con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di precisione. La genericità e la semplice ripetizione di argomenti già esaminati non sono sufficienti per ottenere un riesame dalla Suprema Corte e comportano, oltre alla conferma della condanna, ulteriori conseguenze economiche negative per chi tenta un’impugnazione infondata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto meramente ripetitivo e generico, in quanto non si confrontava specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi sull’assenza di elementi positivamente valutabili, sulla presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e sulla mancanza di segni di ravvedimento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SETTAT( MAROCCO) il 08/10/1967
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME – condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (essendo stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni) – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/04/2023, emessa dalla Corte d’Appello di Milano, deducendo – quale unico motivo – vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e c:omunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, imperniato sull’assenza di elementi positivamente valutabili, sulla presenza di plurimi precedenti e sulla mancanza di segni di ravvedimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rortia, il 1 dicembre 2023 Il Consiglre stensore GLYPH
Il Presidente