Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Troppo Generico Viene Respinto dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla necessità di specificità nei ricorsi per Cassazione, specialmente quando si contesta il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione basata su critiche vaghe e non circostanziate è destinata all’inammissibilità. Questo caso evidenzia come la motivazione del giudice di merito, se logica e congrua, non possa essere scalfita da doglianze generiche.
Il Contesto del Ricorso: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità per gravi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, negandogli la concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva motivato tale diniego sottolineando elementi di particolare gravità, come la notevole quantità di droga oggetto dei traffici illeciti e la presenza di precedenti penali recenti e specifici a carico dell’imputato.
La Valutazione della Cassazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua genericità. I motivi addotti dal ricorrente, infatti, non instauravano un confronto reale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Si trattava, secondo la Corte, di una critica infondata che non riusciva a mettere in discussione la coerenza e la logicità della motivazione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha pertanto confermato che la valutazione del giudice di merito era stata congruamente motivata, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Il Principio di Autosufficienza della Motivazione
Un punto cruciale chiarito dalla Cassazione è che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Tutti gli altri aspetti, se non menzionati, si considerano implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva. Nel caso di specie, la gravità dei fatti e i precedenti sono stati ritenuti elementi decisivi e sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito comporta l’inammissibilità del ricorso. Le valutazioni della Corte d’Appello erano state adeguate e logicamente motivate, pertanto non potevano essere messe in discussione in sede di legittimità attraverso critiche generiche. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legittimità della decisione impugnata.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale condanna include il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere redatti con la massima precisione, individuando vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata e argomentandoli in modo puntuale. In assenza di tale specificità, il rischio non è solo il rigetto, ma una condanna a ulteriori spese.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente erano generici e non contestavano in modo specifico e puntuale la motivazione, ritenuta congrua e logica, della sentenza della Corte d’Appello.
È necessario che un giudice consideri tutti gli elementi a favore e a sfavore quando nega le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi per la sua decisione, poiché tutti gli altri elementi si intendono implicitamente superati da tale valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 473 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 20/02/1996
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità dell’attività di spaccio per la quantità di sostanza stupefacente oggetto dei traffici illeciti, oltre ai precedenti recenti ed anche specifici;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso, considerato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2024
Il GLYPH igliere estensore
GLYPH