Le Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale. Si tratta di circostanze che, se riconosciute dal giudice, possono portare a una significativa riduzione della pena. Ma cosa succede quando vengono negate? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 3962/2024) fa luce sui criteri che giustificano tale diniego, sottolineando l’importanza della personalità del reo e della gravità del fatto.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso riguarda un individuo condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente la sua decisione. Il ricorso mirava a ottenere una revisione della valutazione discrezionale del giudice di merito per ottenere uno sconto di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva, al contrario, fornito una motivazione specifica e adeguata per il diniego delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo a pagare le spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Analisi del Diniego delle Attenuanti Generiche
L’ordinanza della Cassazione è chiara nell’evidenziare gli elementi che hanno legittimato la decisione della Corte d’Appello. La valutazione del giudice non è stata arbitraria, ma basata su un’analisi concreta di diversi fattori oggettivi e soggettivi che delineavano un quadro negativo della personalità dell’imputato.
Pericolosità Sociale e Precedenti Penali
Il primo punto cruciale riguarda il profilo del reo. La Corte ha dato peso ai precedenti penali e alla recidiva, elementi che indicano una tendenza a delinquere. La motivazione sottolinea la “progressione del ricorrente nell’attività criminosa” e la sua “ingravescente pericolosità”. Questo dimostra che il giudice non si è limitato a una constatazione formale dei precedenti, ma ha valutato il percorso criminale dell’imputato nel suo complesso, interpretandolo come un indice di un’elevata pericolosità sociale che rendeva immeritevole la concessione di un beneficio.
La Gravità del Reato
Oltre al profilo soggettivo, ha avuto un ruolo determinante la gravità del reato specifico per cui si procedeva. La detenzione illecita di stupefacenti era caratterizzata, nel caso di specie, da una “significativa quantità” delle sostanze. Questo dato oggettivo è stato considerato un indicatore della gravità del fatto e dell’offensività della condotta, elementi che, secondo la giurisprudenza costante, possono giustificare da soli il diniego delle attenuanti generiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il potere discrezionale del giudice nella concessione delle attenuanti generiche non è illimitato, ma deve essere esercitato attraverso una motivazione logica e coerente, basata su elementi concreti. La valutazione non può prescindere da un’analisi complessiva che tenga conto sia della personalità dell’imputato (precedenti, recidiva, pericolosità) sia delle caratteristiche oggettive del reato (gravità, modalità della condotta). Per la difesa, ciò significa che un ricorso contro il diniego di tali benefici ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un vizio logico o una palese irragionevolezza nella motivazione del giudice di merito.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può considerare i precedenti penali dell’imputato, l’applicazione della recidiva, la progressione nell’attività criminale, la sua crescente pericolosità sociale e la gravità oggettiva del reato commesso, come la quantità significativa di sostanze stupefacenti detenute.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva già motivato in modo adeguato e specifico le ragioni del diniego delle attenuanti, esercitando correttamente il proprio potere discrezionale sulla base di elementi concreti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della sentenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello con specifica motivazione dell’esercizio del suo potere discrezionale sul punto, ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penale dell’imputato, l’applicazione della recidiva, considerando la progressione del ricorrente nell’atti criminosa rivelata dalla sua ingravescente pericolosità stante la gravità del detenzione ille di sostanze stupefacenti per la quale si procede, caratterizzata dalla significativa quan delle stesse;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pridente