Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41492 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41492 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto dal ricorrente NOME COGNOME, per vizio di motivazione del trattamento sanzioNOMErio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con la rilevante intensità del dolo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.