Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50894 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50894 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordin al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, avendo la Corte d’appello ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche a nessuno dei due imputati. In particolare, il COGNOME rappresenta di aver ammesso gli addebiti sicché n può essere condivisa l’affermazione del giudice in ordine all’assenza di elementi sintomatici ravvedimento o di resipiscenza, considerato che il giudice di prima cure ha invece ravvisato sussistenza di elementi favorevoli idonei alla concessione delle suddette circostanze. COGNOME, invece ha partecipato al processo.
Peraltro, costituisce ius receptum che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per eff della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489).
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimi collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congr esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di sp la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Cort territoriale fatto riferimento, con riferimento al COGNOME, ai numerosissimi precedenti penali a specifici nonché alla tesi, ritenuta non attendibile, dell’uso personale dello stupefa introdotto nell’istituto penitenziario a causa del disagio psicologico indotto dalla pande atto; in proposito il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente non si è dic tossicodipendente all’ingresso del carcere e non ha una storia di tossicodipendenza, sicch risulta poco plausibile l’uso personale di droghe, peraltro, di diversa tipologia e ancora plausibile è l’ipotesi che il consumo di stupefacenti sia stato intrapreso per la prima ilta la detenzione. Con riferimento alla condotta della COGNOME, il giudice ha evidenziato la parti spregiudicatezza dell’imputata, la quale si è procurata la sostanza e la ha occultata all’in del pacco inviato al suo compagno presso l’istituto penitenziario tramite servizio di spediz privata, senza alcun riguardo, cercando di introdurre in carcere sostanze stupefacenti, di dive tipologia e ben confezionate in pacchetti singoli, destinate certamente alla cessione a terzi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I ricorsi sono dunque fondati su motivi non consentiti dalla legge e vanno pertanto dichia inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.