Attenuanti generiche e precedenti penali: la decisione della Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento discrezionale nelle mani del giudice per calibrare la pena sulla base della condotta e della personalità del reo. Tuttavia, la loro applicazione non è un diritto incondizionato del condannato, ma richiede la presenza di elementi meritevoli di valutazione positiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, confermando la condanna per un caso di evasione.
Il caso: evasione e richiesta di attenuanti generiche
La vicenda trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando esclusivamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la posizione dell’imputato nel negare lo sconto di pena.
La valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato la struttura del ricorso, rilevando come le deduzioni della difesa fossero generiche e non si confrontassero realmente con le motivazioni espresse dalla Corte d’appello. I giudici di secondo grado avevano infatti già chiarito che non sussistevano elementi per concedere il beneficio. Al contrario, il profilo del ricorrente risultava gravato da diversi precedenti penali, elemento che osta logicamente alla concessione di un trattamento sanzionatorio di favore.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza del ricorso. Il giudice di merito ha il compito di valutare se esistano fattori che giustifichino una riduzione della pena, ma tale valutazione deve basarsi su dati oggettivi e positivi. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che la storia giudiziaria del soggetto, caratterizzata da molteplici condanne passate, rappresenta un ostacolo insormontabile per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa non è stata in grado di indicare alcun elemento di segno opposto che potesse bilanciare la gravità dei precedenti penali.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: per ottenere le attenuanti generiche non basta richiederle, ma occorre dimostrare una condotta o dei tratti della personalità che giustifichino una particolare clemenza da parte dello Stato. In assenza di tali presupposti, e in presenza di una recidiva o di precedenti significativi, il rigetto della richiesta appare una scelta obbligata e giuridicamente inattaccabile.
Quando possono essere negate le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle se non ravvisa elementi positivi nella condotta del reo o se la sua storia giudiziaria, come la presenza di precedenti penali, suggerisce una particolare pericolosità sociale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
I precedenti penali influenzano sempre la pena?
Sì, i precedenti penali sono un criterio fondamentale per la valutazione della personalità del reo e possono determinare il diniego di benefici o sconti di pena previsti dal codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5815 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5815 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26277/25 Biondo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., prospettando deduzioni che non si confrontano con le corrette e logiche argomentazioni della Corte d’appello, che ha riscontrato l’assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e, viceversa, la presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026