Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5210 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5210 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma l’DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21/06/2018, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificato il fatto), alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 62bis cod. pen..
2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena e ai benefici alternativi.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, Ł inammissibile, in quanto non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,
Ord. n. sez. 1640/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto insussistenti positivi elementi di valutazione (tale non potendosi ritenere la confessione resa in flagranza di reato, non avendo l’imputato apportato alcun significativo contributo alle indagini), a fronte di sei condanne per fatti analoghi.
3.2. Il secondo motivo Ł inammissibile, avendo la Corte territoriale chiarito che la serie impressionante di precedenti, oltre a una condanna per evasione e alla revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza depongono univocamente per una prognosi negativa sull’astensione dalla commissione di futuri delitti.
3.3. Il terzo motivo Ł inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), detto vizio della sentenza di primo grado non era stato dedotto, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME