Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7476 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7476 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
73/RG. 25434
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra indicata per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomen giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza di prim confermata e ripresa integralmente da quella di appello, ha dedicato un intero paragrafo (pagg 12-13), sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, non bastando né la so incensuratezza alla luce della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., né la scelta del rito abbreviato, con accettazione degli accertamenti tecnici, che implica “ex lege” il riconoscimento di predeterminata riduzione della pena (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271 – 01); sia al trattamento sanzionatorio che, con argomenti logici, ha tenuto doverosamente conto della circostanza aggravante dell’ingente quantità di marjuana, del peso netto di 328,83 chili, anc valorizzando le modalità di custodia e di confezionamento (pag. 18 della sentenza impugnata), della genericità del richiamo alla posizione subalterna dell’imputato rispetto delinquenziale e dell’assenza di segni positivi di resipiscenza;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026