Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9274 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9274 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASTRO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(7S
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, richiamando e applicando correttamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 01), hanno sottolineato come, nel caso di specie, siano diverse le ragioni che ostano al riconoscimento delle suddette attenuanti: l’assenza di elementi o circostanze positivamente apprezzabili, i plurimi precedenti penali, anche specifici, di cui risulta gravato l’odierno ricorrente, nonché il disinteresse processuale e la totale assenza di segni di ravvedimento da parte di quest’ultimo (si veda pag. 4 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.