Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAYE BAABO CUI 05PHC4X nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
Motivi della decisione
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertiv deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo la valutazione del primo giudice valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, che non vi sono elementi suscettibili di un positivo apprezzamento, che il COGNOME ha reso delle dichiarazioni (peraltro solo parzialmente) ammissive a fronte di un quadro probatorio già definito e solido e che la scelta di un rito alternativo è premiata con un riduzione di pena che non può essere pertanto duplicata con il riconoscimento delle circostanze indefinite: nel caso di specie, oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si procede con rito ordinario e non con giudizio abbreviato.
In sentenza si evidenzia, inoltre, che il difensore evidenzia degli aspetti connessi alla condizione esistenziale del prevenuto che non trovano alcun addentellato nelle risultanze istruttorie né provengono dal diretto interessato.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimen dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevant rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, l determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024