Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 31/08/1984
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermato la sentenza emessa in data 27.09.2017 dal GIP presso il Tribunale di Velletri, che aveva ritenuto responsabile NOME COGNOME per il re ascrittogli al capo 1 dell’imputazione (omicidio stradale di cui all’art. 5 co.1 e 2 cod. pen.), condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato giudizio di prevalenza di queste ulti sulle aggravanti, nonché in riferimento allo scostamento della pena d minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di meri Corte di appello ben si confronta con le peculiarità del caso di specie e mot adeguatamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche, conseguente mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti ex art. 69 cod pen e alla congruità della pena inflitta. L’impugnata sentenza mette in l correttamente, e con giudizio di merito insindacabile, gli elementi che rendo l’imputato immeritevole della concessione delle attenuanti generiche e di più mite trattamento sanzionatorio (segnatamente, le plurime violazioni a codice della strada, le accertate condizioni di alterazione psico-f dell’imputato alla guida del veicolo anche se privo di patente in quanto riti l’invasione dell’opposta corsia di marcia e la precedente condanna per gui in stato di ebbrezza, elementi rivelatori della gravità della condotta e negativa personalità dell’imputato). Va invero ricordato che, in tema circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché no contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra qu indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, 271269, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, è principio consolidato che la determinazione della misura della pena tra minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale d
giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli confe attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legi infatti ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastr Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamen di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025.