Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Fanno la Differenza
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di una personalità negativa, desunta da numerosi precedenti penali, possa giustificare il loro diniego, anche in modo implicito.
I Fatti del Caso: Ricorso per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del primo giudice, ritenendo che l’imputato non fosse meritevole di tale beneficio. La difesa ha quindi cercato di ribaltare questa valutazione davanti alla massima istanza giurisdizionale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna e la pena stabilite nei gradi di merito. La decisione si fonda su un’analisi attenta della motivazione della sentenza d’appello, evidenziando come il diniego delle attenuanti fosse una conseguenza logica della valutazione complessiva sulla figura dell’imputato.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche sono State Negate
La Suprema Corte ha spiegato che la decisione dei giudici di merito, sebbene non avesse affrontato in un paragrafo specifico il tema delle attenuanti generiche, conteneva tutti gli elementi per giustificarne il rigetto. La motivazione della Corte si articola su due punti principali.
La Personalità Negativa e i Precedenti Penali
In primo luogo, la Corte d’Appello aveva già delineato un quadro fortemente negativo della personalità dell’imputato. Questa valutazione si basava su “numerosi ed allarmanti precedenti penali” e sull'”entità del fatto” contestato. Secondo la Cassazione, questi elementi sono sufficienti a escludere che l’imputato meritasse un trattamento di “speciale benevolenza”, che è proprio la finalità (la ratio) delle attenuanti generiche.
Il Rigetto Implicito
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato che il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) conteneva già in sé una valutazione negativa incompatibile con la concessione delle attenuanti. In altre parole, la motivazione usata per negare un beneficio (la non punibilità) era talmente chiara nel descrivere la gravità del fatto e la personalità negativa del reo da rendere superfluo un ulteriore passaggio argomentativo per negare anche le attenuanti. Il rigetto di qualsiasi trattamento sanzionatorio di maggior favore era, quindi, implicito ma inequivocabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, basata su un’analisi complessiva del reato e della personalità del reo. Non è un diritto dell’imputato. La presenza di un passato criminale significativo e allarmante può essere un ostacolo insormontabile per ottenere una riduzione di pena. Inoltre, la pronuncia chiarisce che la motivazione di una sentenza va letta nel suo complesso: il rigetto di un’istanza può essere considerato “implicito” quando le argomentazioni usate per altre decisioni sono logicamente incompatibili con il suo accoglimento.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte, una personalità negativa dell’imputato, desunta da numerosi e allarmanti precedenti penali, è un elemento che giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche, in quanto esclude la meritevolezza di un trattamento di speciale benevolenza.
È necessario che il giudice motivi in modo esplicito il diniego delle attenuanti generiche?
Non sempre. In questo caso, la Cassazione ha ritenuto che il rigetto fosse “implicito” ma valido, poiché le motivazioni usate per negare un’altra richiesta (la non punibilità per tenuità del fatto) erano già basate su una valutazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato del tutto incompatibile con la concessione di un trattamento più favorevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso viene respinto senza un esame del merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e l’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida in stato di ebbrezza.
Rilevato che la difesa si duole dell’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la Corte di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole del beneficio invocato;
considerato che, sia pure ai diversi fini del diniego dell’art. 131-bis cod. pen., ha implicitamente ritenuto non accoglibile la richiesta difensiva, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti penali, e l’entità del fatto.
Considerato che la valutazione circa la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, evincibile dalla motivazione espressa in sentenza, rivela l’implicito rigetto di ogni istanza riguardante l’adozione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore, ivi inclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche, la cui ratio trova fondamento sull’accertamento di specifiche situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre dente