Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Precedenti Penali
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del potere discrezionale del giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di tale discrezionalità, chiarendo quando il diniego di queste circostanze è legittimo, specialmente in presenza di precedenti penali specifici. La decisione analizza il caso di un ricorso avverso una condanna per furto aggravato, offrendo spunti fondamentali sulla valutazione della confessione e della personalità dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato per il delitto di furto aggravato di un’automobile, ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. La Corte di Appello di Bari aveva confermato la sua responsabilità penale, e contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso, lamentando principalmente vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso: Un Focus sulle Attenuanti Generiche
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione del giudice di non applicare le attenuanti, chiedendo che fossero riconosciute come prevalenti sulle aggravanti.
2. Violazione degli artt. 132 e 133 c.p.: Si lamentava un’errata determinazione della pena, sostenendo che il giudice non avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale.
In sostanza, la difesa mirava a ottenere una riduzione della pena (in mitius), facendo leva su una presunta inadeguata valutazione degli elementi a favore dell’imputato.
L’Analisi della Corte e il Rigetto delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e congrua per escludere i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Gli elementi considerati preponderanti dal giudice di merito, e validati dalla Cassazione, sono stati:
* L’irrilevanza della confessione: La confessione resa non è stata ritenuta un elemento significativo per mitigare la pena, poiché le prove a carico dell’imputato erano già schiaccianti al momento dell’arresto in flagranza di reato.
* L’assenza di un danno esiguo: Il furto di un’automobile non è stato considerato un fatto di lieve entità tale da giustificare una pena più mite.
* I precedenti penali: Elemento decisivo è stata la valorizzazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici per reati della stessa indole. Questo dato è stato ritenuto indicativo di una spiccata capacità a delinquere e di una personalità non meritevole del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha sottolineato che la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non può essere censurato in sede di legittimità se la motivazione è, come in questo caso, logica, non contraddittoria e rispettosa della legge. Contestare tale valutazione proponendo un diverso apprezzamento dei fatti – come ha tentato di fare il ricorrente – si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile davanti alla Cassazione. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice di merito un’ampia autonomia nel bilanciare gli elementi positivi e negativi della condotta e della personalità dell’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto penale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che dipende da una valutazione complessiva e discrezionale del giudice. La presenza di precedenti penali specifici e la mancanza di elementi positivi concreti (come una confessione realmente utile alle indagini) possono legittimamente portare al loro diniego. La decisione conferma che il ricorso in Cassazione non è la sede per ridiscutere il merito della quantificazione della pena, ma solo per contestare vizi di legittimità evidenti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Perché sono state negate le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate principalmente a causa dei numerosi precedenti penali specifici dell’imputato. Inoltre, la sua confessione è stata ritenuta irrilevante perché era già stato colto in flagranza di reato, e il danno causato dal furto dell’auto non è stato considerato di lieve entità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a motivi evidenti e quindi a colpa del ricorrente, viene anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale infondata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità di pena decisa dal giudice?
No, non è possibile contestare la mera quantificazione della pena, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione può riguardare solo la violazione di legge o un vizio di motivazione, come una motivazione mancante, illogica o contraddittoria, ma non può mirare a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 06/04/1972
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ch ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, cod. pen.;
considerato che:
– il primo motivo – che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessio delle attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) – e il secondo motivo di ricorso – che ass la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena manifestamente infondati e versati in fatto, in quanto la Corte territoriale – la quale ha e presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per rideterminare in mitius la pena, non solo negando rilievo alla confessione (alla luce delle risultanze univoca già acquisite al dell’arresto il flagranza) ma anche escludendo che il furto dell’automobile avesse determinato danno esiguo e comunque valorizzando i plurimi precedenti anche specifici dell’imputato, così indicando – in maniera congrua e logica – gli elementi che ha considerato preponderanti nell’eserci del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), che non possono essere qui utilmente censurati prospettando un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.