Attenuanti Generiche e Spaccio: La Cassazione Conferma la Linea Dura
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito la sua posizione rigorosa riguardo la concessione delle attenuanti generiche nei casi di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La pronuncia offre importanti chiarimenti sui criteri di valutazione del giudice, sottolineando come i precedenti penali e la gravità complessiva della condotta siano elementi decisivi per negare benefici di pena.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado, presso il Tribunale di Ravenna e la Corte d’Appello di Bologna, per la detenzione di eroina, suddivisa in due confezioni e destinata alla vendita. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando le proprie argomentazioni su due punti principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta la conferma definitiva della condanna emessa dalla Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati, generici e, di fatto, una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e logicamente respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, evidenziando il carattere palesemente dilatorio dell’impugnazione.
Le Motivazioni: Perché sono State Negate le Attenuanti Generiche?
La parte centrale della motivazione riguarda proprio il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha validato il ragionamento del giudice d’appello, il quale aveva negato il beneficio sulla base di due elementi chiave:
1. Assenza di Elementi Positivi: Non sono emersi aspetti della condotta o della personalità dell’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena.
2. Presenza di Precedenti Penali: Il passato criminale del reo è stato considerato un fattore ostativo al riconoscimento di qualsiasi beneficio.
Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici sintomatici della finalità di spaccio, come le modalità di occultamento della sostanza (in un garage-magazzino), la quantità e l’esistenza di una seppur rudimentale organizzazione. Questi elementi, uniti ai precedenti, hanno delineato un quadro di colpevolezza e pericolosità sociale tale da escludere qualsiasi sconto di pena.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata respinta con una motivazione coerente. I giudici hanno sottolineato come la rilevanza del pericolo per il bene giuridico tutelato (la salute pubblica), valutata in base alla quantità e qualità dello stupefacente e alla condotta complessiva del ricorrente, impedisse di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ben preciso. Dimostra che, in materia di stupefacenti, la valutazione del giudice per la concessione delle attenuanti generiche è estremamente rigorosa. La presenza di precedenti penali specifici costituisce un ostacolo quasi insormontabile, a meno che non emergano elementi positivi di particolare rilievo. Inoltre, la decisione ribadisce che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a criticare genericamente la valutazione del giudice di merito, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici, pena la dichiarazione di inammissibilità e l’addebito di ulteriori sanzioni.
In caso di spaccio, è possibile ottenere le attenuanti generiche?
La sentenza chiarisce che è molto difficile. Le attenuanti generiche sono state negate in questo caso a causa dei precedenti penali del reo e dell’assenza di elementi positivi da valorizzare nella sua condotta complessiva.
Perché la Corte ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che la condotta non fosse di particolare tenuità a causa della rilevanza del pericolo per la salute pubblica, considerando i profili qualitativi e quantitativi dello stupefacente e la complessiva condotta dell’imputato, che indicava una finalità di spaccio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo eroina in due distinte confezioni e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (all’interno di locale adibito a magazzino-garage), il dato ponderale e l’esistenza di una rudimentale organizzazione
Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente. Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato apparato motivazionale.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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