Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TREVISO il 27/09/1982
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME NOME condannata per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due ann
e due mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione 9i dif
5fr di correlazione tra accusa e sentenza (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente a
trattamento sanzionatorio (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto
sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la precisazione secondo cui le fatture in contestazione sono relative ad operazioni “soggettivamente” inesistenti, mentre la contestazione qualifica le stesse come relative ad operazion
“oggettivamente” inesistenti, non comporta il difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza siccome: a) l’art. 2 d.l n. 74 del 2000, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue fr
che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo; b) anche l’art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000 definisce unitariame
«fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» come le «fatture o gli altri documenti aventi rilievo prob analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o
indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferi l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi» (cfr., per questa soluzione, nella giurisprudenza di legittimità
n. 30874 del 02/03/2018, COGNOME, Rv. 273728 – 01);
Osservato che il secondo motivo, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni
difensive, in quanto la Corte d’appello ha correttamente evidenziato, a fondamento delle sue scelte, peraltro nettamente inferiori alla media edittale, la gravità della condotta, relativa ad importi per oltre un milione di euro, e la pre precedenti specifici a carico dell’imputata;
I assenza -avorevolmente valutabili ai fi GLYPH concessione delle cir ze atter 1 at-i-generiche, anch a ando come l’imputato non ha GLYPH so dichiarazioni nel corso de i ocedimento3
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.