Attenuanti generiche: perché l’assenza di precedenti non basta?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta se ridurre la pena in base a circostanze non tipizzate dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la sola incensuratezza dell’imputato non sia sufficiente a giustificarne la concessione, specialmente di fronte a reati commessi con modalità particolarmente gravi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la sua condizione di incensurato dovesse essere valutata positivamente ai fini di una riduzione della pena. Tuttavia, sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto tale richiesta, motivando la decisione sulla base di altri elementi emersi durante il processo.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, sottolineando che la valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, che non può essere messo in discussione in sede di Cassazione se adeguatamente motivato e privo di vizi logici.
Nel caso specifico, la decisione di negare le attenuanti era stata supportata da argomentazioni solide, che andavano oltre la semplice constatazione della mancanza di precedenti penali del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che l’incensuratezza, di per sé, non costituisce un elemento che impone automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano infatti correttamente bilanciato tale aspetto con altri fattori negativi di maggior peso. In particolare, sono state evidenziate:
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Le significative modalità di commissione del fatto: Il reato non era stato un episodio isolato o di lieve entità. La cessione di sostanze stupefacenti di varia natura era avvenuta in pieno pomeriggio e, cosa ancora più grave, anche nei confronti di acquirenti minorenni. Queste circostanze concrete hanno delineato un quadro di particolare allarme sociale e offensività della condotta.
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L’intensità del dolo: La Corte ha ritenuto che le modalità operative dimostrassero una notevole determinazione criminale e una piena consapevolezza dell’illiceità del comportamento, elementi che indicano un’intensità del dolo superiore alla media.
Questi aspetti sono stati considerati ostativi anche all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), confermando un giudizio complessivo di non lieve offensività della condotta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche non si basa su un calcolo matematico, ma su un giudizio complessivo della personalità dell’imputato e delle specifiche caratteristiche del reato. La mancanza di precedenti penali è certamente un fattore positivo, ma può essere superato da elementi di segno contrario, come la gravità delle modalità di esecuzione del reato e l’intensità dell’intenzione criminale. La decisione del giudice deve essere il risultato di un’attenta ponderazione di tutti gli elementi a disposizione, come avvenuto nel caso in esame.
La mancanza di precedenti penali (incensuratezza) garantisce l’applicazione delle attenuanti generiche?
No, secondo la Corte, l’incensuratezza da sola non è un motivo sufficiente per l’applicazione automatica delle attenuanti generiche, in quanto deve essere bilanciata con tutti gli altri elementi del caso.
Quali fattori ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche in questo specifico caso?
La Corte ha dato peso alle ‘significative modalità di commissione del fatto’, come la cessione di diversi tipi di stupefacenti in pieno pomeriggio e anche a minori, e all”intensità del dolo’ manifestata dall’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati giudicati generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse stata adeguatamente e logicamente motivata, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando, al cospetto della incensuratezza che ex se non rileva come motivo di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen, le “significative modalità di commissione del fatto l’intensità del dolo”, aspetti ribaditi anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.. Anche a tale riguardo la Corte ha richiamato elementi (la cessione in pieno pomeriggio di un numero di stupefacenti di natura variegata, con cessioni anche a minori), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto, aspetto sul quale la modifica introdotta con il d. Igs., n. 15 del 2022 non ha significativamente inciso pur inserendo detto reato nel novero di quelli ai quali è applicabile l’istituto in esame e consentendo di apprezzare anche il comportamento del reo susseguente al reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.