Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. per). (fatto commesso in Bitonto il 31 marzo 2016);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opp circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono a sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogic siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza de pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 1, punto 4 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto numerosi e consistenti precedenti penali dell’imputato ostativi al giudizio di prevalenza del circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva, come contestate e ritenute);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Pre dente Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore