Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Requisiti per la Concessione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di attenuanti generiche: la loro concessione non è un diritto automatico derivante dalla semplice assenza di elementi negativi a carico dell’imputato. È necessario, invece, che emergano elementi di segno positivo meritevoli di valutazione. Analizziamo questa importante decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per reati legati alla vendita di sostanze stupefacenti. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava la mancata concessione sia delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, sia dell’attenuante specifica della lieve entità del fatto (art. 62 n. 4 c.p.).
Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il diniego, limitandosi a considerazioni generiche. Il ricorso mirava quindi a ottenere una riduzione della pena attraverso il riconoscimento di tali circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascuna delle attenuanti richieste.
Analisi sulle Attenuanti Generiche: non bastano le omissioni
La Corte ha qualificato il ricorso come generico e astratto, privo di concrete ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. Viene ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: il riconoscimento delle attenuanti generiche non è una conseguenza automatica dell’assenza di elementi negativi sulla personalità del reo (come ad esempio una fedina penale immacolata). Al contrario, il giudice deve poter individuare elementi positivi concreti che giustifichino una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva nemmeno prospettato tali elementi positivi, rendendo la sua richiesta infondata.
L’ostacolo del profitto nel riconoscimento della lieve entità
Per quanto riguarda l’attenuante della lieve entità del fatto, la Cassazione ha individuato un elemento ostativo chiaro: la rilevanza dei guadagni economici derivanti dall’attività illecita. L’imputato era stato accusato di aver venduto una quantità significativa di cocaina (13,67 grammi di principio attivo). Dalle testimonianze era emerso che una singola dose, pari a mezzo grammo, veniva venduta al prezzo di 50 euro. Questo dato economico è stato ritenuto sufficiente dalla Corte per escludere la “lieve entità” del fatto, rendendo anche questa doglianza inammissibile.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su principi di diritto solidi e su una valutazione concreta degli elementi processuali. Innanzitutto, si sottolinea che il giudice di merito ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, fornendo una motivazione adeguata e non manifestamente illogica per negare le attenuanti. La Cassazione, quale giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logici o giuridici. Inoltre, la decisione evidenzia come il profitto derivante dal reato sia un fattore cruciale nella valutazione della sua gravità complessiva, influenzando direttamente la possibilità di riconoscere attenuanti come quella della lieve entità del fatto.
le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, chi invoca le attenuanti generiche deve fornire al giudice elementi positivi e concreti su cui fondare la richiesta (es. comportamento processuale collaborativo, risarcimento del danno, ammissione di responsabilità). La mera assenza di precedenti penali non è, di per sé, sufficiente. In secondo luogo, la valutazione della gravità di un reato non può prescindere dall’analisi del vantaggio economico che ne deriva. Un profitto considerevole, come nel caso dello spaccio di droga, costituisce un forte indicatore di gravità che può precludere l’applicazione di benefici e attenuanti. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
L’assenza di precedenti penali o di elementi negativi sulla personalità è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la costante giurisprudenza richiamata dalla Corte, il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo che il giudice possa valorizzare.
Quale elemento ha considerato la Corte per escludere l’attenuante della lieve entità del fatto in questo caso di spaccio?
La Corte ha ritenuto ostativo il riconoscimento dell’attenuante a causa della rilevanza dei guadagni economici derivanti dalla vendita della sostanza stupefacente. La vendita di dosi da mezzo grammo a 50 euro, applicata a una quantità totale di 13,67 grammi di principio attivo, è stata considerata un profitto non trascurabile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16786 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, che deduce l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile sia perché, concretizzandosi nella mera enunciazione di argomentazioni astratte, è generico e privo delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, sia perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso sia la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all’alt 62-bis cod. pen. – elementi peraltro nemmeno prospettati del ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590); sia i presupposti per il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto ravvisando, quale elemento ostativo, la rilevanza dei guadagni economici derivanti all’imputato dalla vendita di gr. 13,67 di principio attivo di cocaina, posto che, come riferito dagli acquirenti, una dosa, pari a mezzo grammo, veniva venduta al prezzo di 50 euro;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.