Attenuanti Generiche: La Cassazione chiarisce i limiti alla loro concessione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali nel processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigorosi presupposti per la loro concessione, specialmente in relazione alla valutazione del danno e alla personalità dell’imputato. Il caso in esame riguarda un furto di generi alimentari in un supermercato, per il quale l’imputato ha richiesto il riconoscimento sia dell’attenuante per danno di lieve entità sia delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
Il procedimento ha origine da una condanna per furto di prodotti alimentari. Inizialmente qualificato come ricettazione, il reato è stato derubricato a furto in concorso dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento di due importanti circostanze attenuanti: quella del danno di speciale tenuità (prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.) e le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). Secondo la difesa, la pena inflitta era eccessiva proprio a causa di questo mancato riconoscimento.
La Valutazione del Danno e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione dei giudici di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Per quanto riguarda l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte ha specificato che la sua concessione non dipende unicamente dal valore economico della merce sottratta. È necessario, infatti, che il pregiudizio complessivo per la parte lesa sia “lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio”. Questa valutazione deve includere non solo il valore intrinseco del bene, ma anche tutti gli altri effetti pregiudizievoli derivanti dal reato. Inoltre, un punto cruciale chiarito dalla Corte è che l’entità del danno va valutata al momento della consumazione del reato, e non può essere ridotta da eventi successivi.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul fronte delle attenuanti generiche, i giudici hanno ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’Appello. La loro concessione non è un atto dovuto. A seguito della riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più elemento sufficiente per giustificarne l’applicazione. A maggior ragione, la loro negazione è legittima quando mancano elementi di segno positivo e, al contrario, sono presenti elementi negativi, come in questo caso, dove la personalità dell’imputato era gravata da precedenti giudiziari.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si basa sulla logicità e coerenza delle decisioni dei giudici di grado inferiore. I giudici di merito avevano escluso la “speciale tenuità” del furto, aderendo a un principio consolidato secondo cui il danno deve essere quasi irrisorio in una valutazione complessiva. Per le attenuanti generiche, il rigetto è stato giustificato non solo dall’assenza di elementi positivi di particolare meritevolezza, ma anche dalla valorizzazione negativa della personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti. La Corte ha ribadito che il giudice non è tenuto a concedere le attenuanti in assenza di circostanze che dimostrino una minore gravità del fatto o una ridotta capacità a delinquere del reo. L’inammissibilità del ricorso è stata ulteriormente motivata dal suo palese carattere dilatorio, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la valutazione del danno per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è un’analisi complessa che va oltre il semplice valore di mercato del bene. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale in materia di attenuanti generiche: non sono una concessione automatica. La loro applicazione richiede la presenza di elementi positivi e meritevoli di valutazione, mentre la presenza di precedenti penali costituisce un valido motivo per escluderle, in linea con l’intento del legislatore di limitarne l’uso a situazioni realmente meritevoli.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante si applica solo quando il pregiudizio economico è lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione non deve considerare solo il valore della cosa sottratta, ma anche ogni altro effetto dannoso subito dalla vittima a causa del reato. L’entità del danno deve essere calcolata al momento in cui il reato si è consumato.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, soprattutto dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Perché è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in questo caso?
Il riconoscimento è stato negato perché non sono emersi elementi o circostanze di particolare meritevolezza a favore dell’imputato. Al contrario, i giudici hanno dato peso ai suoi precedenti giudiziari, che hanno delineato una personalità non meritevole del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il delitto di ricettazione di generi alimentari in concorso nel reato di furto ai danni di esercizio RAGIONE_SOCIALE e ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato COGNOME NOME.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al’art.62 n.4 cod.pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all’art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt’altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre c:onsiderato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Annirante, Rv. 277709 – 01) .
3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato gravato da precedenti giudiziari.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
-os 24 Così deciso in Roma, il C3=3.