Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega Perché Non Basta l’Assenza di Precedenti
Introduzione
Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità per il giudice di ridurre la pena attraverso il riconoscimento delle cosiddette attenuanti generiche. Tuttavia, la loro concessione non è automatica né un diritto dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18692/2024) offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione, sottolineando come la sola assenza di precedenti penali sia ormai un argomento insufficiente. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
Il Caso in Esame
La vicenda riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990). L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio di motivazione: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la decisione di negare il beneficio della riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma la linea interpretativa seguita dai giudici di primo e secondo grado, ritenendo la loro motivazione corretta e immune da vizi. La Corte, nel respingere le argomentazioni della difesa, ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha articolato la sua decisione su alcuni punti fondamentali.
L’Insufficienza della Sola Incensuratezza
Il primo e più importante aspetto riguarda il valore da attribuire allo stato di incensuratezza dell’imputato. I giudici hanno evidenziato che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis c.p. (operata con il d.l. n. 92/2008, convertito in legge n. 125/2008), la semplice assenza di precedenti penali non è più un elemento sufficiente per giustificare la concessione delle attenuanti. Per ottenere il beneficio, è necessario che emergano elementi o circostanze di segno positivo, che devono essere concretamente provati e valutati dal giudice.
La Necessità di Elementi Positivi e l’Assenza di Resipiscenza
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente rilevato l’assenza totale di elementi positivamente valutabili. In particolare, l’imputato non aveva manifestato alcun segnale di resipiscenza, ovvero di pentimento e consapevolezza del disvalore della propria condotta. La mancanza di un percorso di revisione critica del proprio operato è stata considerata un fattore determinante.
La Valutazione degli Elementi Negativi
Oltre all’assenza di fattori positivi, la sentenza impugnata aveva messo in luce diversi elementi negativi che giustificavano ampiamente il diniego delle attenuanti. Tra questi:
– Il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta.
– Le specifiche modalità di trasporto della sostanza.
– Il tentativo di nascondere l’attività illecita di spaccio.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, delineano una condotta di una certa gravità, che mal si concilia con una valutazione benevola da parte del giudice.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e dei fatti. Non si tratta di un automatismo legato alla fedina penale pulita. Al contrario, l’imputato che aspira a tale beneficio deve, direttamente o indirettamente, fornire al giudice elementi positivi di valutazione. In assenza di questi e in presenza di elementi negativi, il diniego è non solo legittimo, ma doveroso. La decisione ribadisce che la pena deve essere sempre adeguata alla gravità del reato e alla personalità del reo, e le attenuanti rappresentano uno strumento per personalizzare tale valutazione, non per annacquarla.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che, a seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Cosa può motivare un giudice a negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi sull’assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell’imputato, come la mancata manifestazione di resipiscenza (pentimento), e sulla presenza di elementi di negativa valutazione, come il quantitativo di sostanza stupefacente, le modalità di trasporto e il tentativo di celare l’attività illecita.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con unico motivo di ricorso COGNOME NOME, imputato per il reato di all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e già condannato in sede di merito alla pe di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha dedotto il viz motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.;
Rilevato al riguardo che, come è stato correttamente osservato dal Giudice dell’appello maniera conforme al primo Giudice, non sono emersi elementi positivamente valutabili in favore del prevenuto, il quale non ha manifestato alcun segnale di resipiscenza;
Ritenuto in proposito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può infatti essere legittimamente motivato dal giudice – come è correttamente avvenuto i specie – con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, co modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fi concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’impu (ad es. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME);
ritenuto in ogni caso che la sentenza impugnata ha comunque evidenziato plurimi elementi di per sé suscettibili di assorbente negativa valutazione (il quantitativo di sos stupefacente detenuta, la modalità di trasporto della stessa e il tentativo di celare l’ illecita di smercio della sostanza, cfr. al riguardo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), mentre la stessa difesa del ricorrente non è stata in grado di evidenziare ricorso alcun elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell’impugnazio debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.